Sentenza — n. 32357/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AULISIO ANTONIO nato a CICERALE il 13/11/1948 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32357/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infine, il reato non risulta prescritto, dovendosi ai sette anni e mezzo dal fatto (19 maggio 2011 + sette e 1/2 = 19 novembre 2018) aggiungere i periodi di sospensione della prescrizione analiticamente indicati nella scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. cod. pen., in atti, giungendosi, così, sino al 27 agosto 2021. 2.Discende dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AULISIO ANTONIO nato a CICERALE il 13/11/1948 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Salerno il 16 marzo 2021 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania il 1° ottobre 2019 ha riconosciuto Antonio Ausilio responsabile del reato di furto continuato di una ingente quantità di materiale pietroso dall'alveo di un fiume, fatto accertato il 19 maggio 2011, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante della esposizione alla pubblica fede, alla pena di giustizia.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge - anche sotto il profilo della mancanza della giustificazione - (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo), che sarebbe manifestamente illogica. 2.1. Richiamato l'atto di appello, si censura non essere stato affrontato dai giudici di merito il tema della esistenza/inesistenza di un permesso della pubblica amministrazione per estrarre pietre dal letto del fiume, essendo emerso dall'istruttoria che l'imputato era in possesso dell'autorizzazione n. 486/2006 rilasciata dal dirigente della competente amministrazione, a nulla rilevando - sottolinea la difesa - che la stessa fosse scaduta, in quanto i funzionari del Genio civile avevano constatato che, a causa delle continue piogge, il lavoro di asportazione non poteva essere completato nei quindici giorni previsti.
A fronte di tali rilievi, la Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere le considerazioni svolte dal Tribunale, ritenendo generiche le doglianze difensive che, invece, si assume essere specifiche. Ad avviso del ricorrente, il reato contestato sarebbe stato ritenuto sussistente senza un'approfondita analisi circa la sussistenza degli elementi costitutivi, sia oggettivo che soggettivo, dello stesso e senza rispondere alle doglianze difensive: in conseguenza, la sentenza sarebbe nulla per mancanza assoluta di motivazione. Inoltre, «Nel caso di specie manca la volontà dell'imputato di commettere un illecito.
Manca cioè il dolo. I fatti contestati, tutt'al più, sarebbero a lui riferibili a titolo di colpa. Pertanto, non essendo configurabile, nel nostro ordinamento, un furto colposo, l'imputato andava assolto perché il fatto non sussiste» (così alla p. 3, righe 26-30). 2.2. Denunzia, infine, il ricorrente la intervenuta prescrizione dell'illecito. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3.11 ricorso è stato inviato dall'Ufficio sezionale per l'esame preliminare dei ricorsi alla Sezione feriale, in ragione della imminenza del termine prescrizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Il primo motivo risulta costruito in modo vago, assertivo ed aspecifico. Il tema della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato è adeguatamente affrontato nella motivazione della sentenza impugnata, che, in particolare, puntualizza che l'autorizzazione al prelievo di materiale valeva per 15 giorni a far data dal 5 marzo 2007 e che, dunque, non era più utilmente spendibile al momento del sopralluogo, effettuato il 19 maggio 2011, quando personale del genio civile ha constatato che l'imputato aveva estratto 3.586 metri cubi di materiale in più rispetto alla quantità di 1.858 metri cubi assentita, per un totale quindi di 5.035 metri cubi (pp. 2-3 della sentenza impugnata).
In particolare, i giudici di merito hanno sottolineato la mancanza di riscontro all'affermazione difensiva circa l'impossibilità di estrazione a causa della pioggia sia la necessità per il privato di munirsi di ulteriore provvedimento autorizzatorio sia l'ampio superamento dei limiti quantitativi assentiti (p. 3 della decisione): e si tratta di aspetti con i quali il ricorso omette il doveroso confronto. Inoltre, il profilo della segnalata insussistenza dell'elemento soggettivo, peraltro accennato in termini estremamente generici (testualmente ed integralmente riferiti sub n. 2.1. del "ritenuto in fatto") alla p. 3 del ricorso, non risulta essere stato previamente sottoposto al giudice dell'appello. 1.2.
Infine, il reato non risulta prescritto, dovendosi ai sette anni e mezzo dal fatto (19 maggio 2011 + sette e 1/2 = 19 novembre 2018) aggiungere i periodi di sospensione della prescrizione analiticamente indicati nella scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. cod. pen., in atti, giungendosi, così, sino al 27 agosto 2021. 2.Discende dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/08/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dani l iàenci CZaza urlo n