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Sentenza — n. 32356/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32356/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32356/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALONICO MATTEO nato a SALERNO il 21/12/1976 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il Difensore: l'Avvocato Pierluigi Vicidomini, del Foro di Salerno, Difensore fiducia di Matteo Calonico, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 28 c.p; Sentenza — n. 32356/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ed è, appunto, la decisione emessa in sede di nuovo giudizio dalla Corte di appello di Salerno il 26 marzo 2021 (che ha tenuto conto espressamente del nuovo minimo edittale per la violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990) ad essere oggi impugnata.

Parole chiave

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doppia punibilità traffico aggravato di stupefacenti violazioni della legge sulle armi recidiva nell'infrazione concorso materiale di reati dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 649 cod. proc. pen
2.2.), lamenta il ricorrente violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere Matteo Calonico sottoposto, allo stato, a due giudizi per lo stesso fatto, uno presso la Corte di appello di Salerno (derivante dall'annullamento di Sez.
art. 28 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALONICO MATTEO nato a SALERNO il 21/12/1976 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il Difensore: l'Avvocato Pierluigi Vicidomini, del Foro di Salerno, Difensore fiducia di Matteo Calonico, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Salerno il 26 marzo 2021, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 19516 del 18/02/2020), in parziale riforma della sentenza del 12 aprile 2018 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Salerno, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto Matteo Calonico responsabile dei reati di detenzione a fine di cessione di cocaina (capo B, fatto, commesso il 21 settembre 2017, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), di detenzione e di porto illegali di arma comune da fuoco (capo A), di porto illegale di munizioni (capo A-1) e di oggetto atto ad offendere (capo A-2) e di ricettazione degli oggetti di cui ai capi A-1) ed A-2) (capo A-3), in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, considerato più grave il reato di cui al capo B) e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ebbene, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti dell'imputato; con conferma nel resto.

2. Appare opportuno premettere quanto segue. 2.1. La sentenza della Corte di appello di Salerno del 21 febbraio 2019 di riforma in melius della sentenza del G.u.p. del 12 aprile 2018 è stata annullata dalla S.C. per illegalità del trattamento san:zionatorio, non essendosi tenuto conto da parte dei giudici di merito del minimo edittale per le droghe "pesanti" (sei anni, anziché otto, di reclusione) risultante dalla pronunzia della Corte Costituzionale n. 40 del 21 gennaio 2019, depositata 1'8 marzo 2019. 2.2. L'annullamento, pronunziato per lo stesso motivo e senza rinvio, della medesima sentenza della Corte di appello di Salerno del 21 febbraio - 24 giugno 2019 è stato deciso, evidentemente per un disguido nella fissazione dei ricorsi, sia dalla sentenza di Sez. 4, n. 11453 del 27/01/2021, dep. 25/03/2021, che ha annullato con trasmissione alla Corte di appello di Napoli (ex art. 623, lett. c, cod. proc. pen.) sia dalla già richiamata pronunzia di Sez. 3, n. 19516 del 18/02/2020, dep. 30/06/2021, che ha annullato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno.

Ed è, appunto, la decisione emessa in sede di nuovo giudizio dalla Corte di appello di Salerno il 26 marzo 2021 (che ha tenuto conto espressamente del nuovo minimo edittale per la violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990) ad essere oggi impugnata.

3. Ciò posto, Matteo Calonico, tramite difensore di fiducia, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte territoriale del 26 marzo 2021, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 649 e 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. Richiamati gli antefatti, le ragioni degli annullamenti e la peculiarità della situazione derivante dalla duplicità dei provvedimenti decisori intervenuti sulla impugnazione proposta avverso la stessa sentenza (di cui si è già dato atto, sub n. 2.2.), lamenta il ricorrente violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere Matteo Calonico sottoposto, allo stato, a due giudizi per lo stesso fatto, uno presso la Corte di appello di Salerno (derivante dall'annullamento di Sez. 3, n. 19516 del 18/02/2020) e l'altro presso la Corte di appello di Napoli (derivante dall'annullamento di Sez. 4, n. 11453 del 27/01/2021).

In particolare, segnalato che «si è in attesa di giudizio avanti la Corte di Appello di Napoli [..., ad avviso del ricorrente] emerge per tabulas la violazione denunciata ancorché non trattansi di sentenze irrevocabili. Nella specie il richiamato principio di civiltà giuridica, ne bis in idem, appare qui violato perché emergente sia sotto il profilo analogico che sostanziale e per l'effetto si impone l'annullamento della sentenza qui impugnata perché il Calonico non sia sottoposto a due giudizi. La Corte di appello di Salerno, alla luce della intervenuta sentenza della Corte di cassazione IV Sezione numero 11453 anno 2021 [...], con la quale annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Calonico Matteo e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, ai sensi di rito, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 649 cpp L.] è contrario alla norma del codice di procedura penale (art. 649 cpp) sottoporre l'imputato ad un secondo giudizio per il medesimo fatto [...] la Corte di appello di Salerno, con il pronunciamento della sentenza, oggi impugnata, è incorsa in questo denunciato errore in procedendo» (così alla p. 5 del ricorso). 4.11 ricorso è stato inviato dall'Ufficio sezionale per l'esame preliminare dei ricorsi alla Sezione feriale, in ragione della ritenuta imminenza del termine prescrizionale, quanto alla contravvenzione di cui al capo A-1).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni. 1.1. Va premesso che l'antefatto della presente situazione deve rinvenirsi, all'evidenza, in un errore che ha condotto ad una duplicazione di decisioni sullo stesso ricorso (Sez. 4, n. 11453 del 27/01/2021, e Sez. 3, n. 19516 del 18/02/2020), come ricostruito sub n. 2.2. del "ritenuto in fatto".1.2. Ciò posto, conduce al rigetto del ricorso proprio l'applicazione del principio di diritto, sostanzialmente richiamato dalla difesa, puntualizzato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2006, P.G. in proc.

Donato ed altro, Rv. 231800, secondo cui «Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p, devono essere risolte dichiarando nei secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria» (p. 20, sub n. 7 del "considerato in diritto").

Dovrà, in conseguenza, la seconda delle due Corti di appello in ordine cronologico investita della decisione (Napoli) pronunziare, nella peculiare situazione instauratasi, sentenza di non doversi procedere, previa verifica circa la identità dei processi: e ciò al fine di evitare l'eventuale formazione di un duplice titolo esecutivo, che sarebbe illegittimo ed ingiusto, per gli stessi fatti. A tale esito decisorio non osta la diversità di sedi giudiziarie, diversità che è stata determinata non già dall'iniziativa del P.M. ma dalla erronea duplicazione di processi instaurati presso la Corte di cassazione, cui è seguito il rinvio del medesimo processo, per gli stessi fatti, in origine instaurato presso una sola Autorità giudiziaria, su appello dello stesso iimputato Matteo Calonico, sia a Napoli che a Salerno, in ragione dell'applicazione, in un caso (Sez. 4, n. 11453 del 27/01/2021), e della non applicazione, nell'altro (Sez. 3, n. 19516 del 18/02/2020), della regola di cui all'art. 623, lett. c, cod. proc. pen. 2.Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/08/2021. Il Corri li e estenso RTE SUPREMA DI CAS,,