Sentenza — n. 32232/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Precop Marius, nato in Romania il 22/12/1990 avverso la sentenza pronunciata il 07/07/2021 dalla Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32232/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione Precop Marius articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge; si assume che la sentenza di condanna non avrebbe dovuto essere riconosciuta perché nulla e perché viziata sotto il profilo motivazionale, atteso lo stato detentivo dell'imputato in Italia dal 2018.4 L'imputato non sarebbe stato ritualmente citato a comparire e non avrebbe potuto difendersi nel giudizio.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Precop Marius, nato in Romania il 22/12/1990 avverso la sentenza pronunciata il 07/07/2021 dalla Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Torino, previo riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Radauti (Romania) il 4.11.2020, ha rifiutato la consegna all'Autorità Giudiziaria di Romania di Precop Marius, destinatario di un mandato di arresto esecutivo emesso il 20.5.2021, disponendo, in ragione dello stabile radicamento sul territorio del condannato, che la condanna sia eseguita in Italia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Precop Marius articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge; si assume che la sentenza di condanna non avrebbe dovuto essere riconosciuta perché nulla e perché viziata sotto il profilo motivazionale, atteso lo stato detentivo dell'imputato in Italia dal 2018.4 L'imputato non sarebbe stato ritualmente citato a comparire e non avrebbe potuto difendersi nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A fronte di una adeguata motivazione con cui la Corte di appello ha spiegato come lo stesso condannato abbia chiesto che la pena inflitta con la sentenza per cui si procede sia eseguita in Italia, con ciò prestando il proprio consenso al riconoscimento della sentenza straniera, nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente, che si è limitato assertivamente ad affermare di essere in stato di detenzione dal 2018, senza tuttavia allegare in concreto alcunchè sul perché la sentenza sarebbe stata emessa all'esito di un processo non equo.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 24 agosto 2021 Il Con .gliere estensore Il