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Sentenza — n. 32231/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against European arrest warrant delivery due to generic defense arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32231/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to assess health risks from the Delta variant and did not adequately describe the crime in the warrant. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already evaluated by the trial judge, which lack the specific legal and factual critique required for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 602, 546 c.p.p.; The Court of Cassation holds that appeals must contain specific legal and factual arguments criticizing the lower court's decision, and generic assertions that merely repeat prior arguments are inadmissible.

Parole chiave

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European arrest warrant inadmissible appeal generic arguments health risk assessment critique requirement Cassazione Roma procedural law pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 2-18 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli art. 2- 18 della legge n.
Artt. 602 e 546 cod. proc. pen.
Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 602 e 546 cod. proc. pen. per non avere la Corte adeguatamente valutato la richiesta difensiva di chiedere informazioni integrative all'autorità francese in ordine alla responsabilità dell'indagato.
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
d. Igs 2 febbraio 2021 n. 18
La Corte, con una motivazione adeguata, ha spiegato, quanto al secondo ed al quarto motivo, come, nella specie, nonostante - a seguito delle modifiche apportate dal d. Igs 2 febbraio 2021 n. 18 alla legge n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Falanga Davide, nato a Napoli il 21/09/1985 avverso la sentenza pronunciata il 22/07/2021 dalla Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; RITENUTO IN FATI-0 1.La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Francia di Falanga Davide destinatario di un mandato di arresto europeo processuale emesso il 22/06/2021 per il reato di concorso in rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2- 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per non avere la Corte valutato adeguatamente il rischio alla salute derivante dal Covid -19 a cui il consegnando sarebbe esposto nel caso di consegna, attesa l'entità della diffusione in Francia della c.d. variante Delta. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge - in relazione al diritto dì difesa - e vizio di motivazione per non essere stato compiutamente descritto nel mandato di arresto europeo il reato contestato, commesso, secondo la prospettazione d'accusa nel 2017, a distanza, dunque, di molti anni. 2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli art. 2- 18 della legge n. 69 del 2005; la Corte non avrebbe valutato, al fine di rifiutare la consegna, le ripetute violazioni e le conseguenti sanzioni di diritti fondamentali inflitte allo Stato emittente. adeguatamente 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 602 e 546 cod. proc. pen. per non avere la Corte adeguatamente valutato la richiesta difensiva di chiedere informazioni integrative all'autorità francese in ordine alla responsabilità dell'indagato.

CONSIDERATO INI DIRITTO 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. La Corte, con una motivazione adeguata, ha spiegato, quanto al secondo ed al quarto motivo, come, nella specie, nonostante - a seguito delle modifiche apportate dal d. Igs 2 febbraio 2021 n. 18 alla legge n. 69 del 2005- non siano più contemplati né il potere di verifica da parte dell'Autorità giudiziaria italiana della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e neppure l'allegazione al mandato di arresto della relazione esplicativa dei fatti addebitati, nondimeno il mandato di arresto europeo per cui si procede contenga la compiuta descrizione del fatto attribuito all'indagato e la precisa indicazione delle fonti di prova da cui sono derivati gli indizi di colpevolezza. Non diversamente, si è chiarito, quanto al primo motivo, come le deduzioni difensive relative al rischio per la salute derivante dalla pandemia Covid 19 fossero obiettivamente generiche.

3. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già portate alla cognizione del giudice di merito e da questi correttamente valutate ovvero ad affermazione del tutto generiche, quali quelle contenute nel terzo motivo di ricorso. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Cos