Sentenza — n. 32230/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Attraente Luigi, nato a Napoli il 05/01/1966 avverso la sentenza pronunciata il 22/07/2021 dalla Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dotti. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32230/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo si deduce in relazione agli art. 2- 18 della legge n. 69 del 2005; la Corte non avrebbe adeguatamente valutato, al fine di rifiutare la consegna, le ripetute violazioni e le conseguenti sanzioni clii diritti fondamentali inflitte allo Stato emittente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Attraente Luigi, nato a Napoli il 05/01/1966 avverso la sentenza pronunciata il 22/07/2021 dalla Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dotti. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Francia di Attraente Luigi, destinatario di un mandato di arresto europeo processuale emesso il 25/06/2021 per il reato di concorso in rapina aggravata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge - in relazione al diritto di difesa - per non essere stato compiutamente descritto nel mandato di arresto europeo il reato contestato, commesso, secondo la prospettazione d'accusa nel 2017, a distanza, dunque, di molti anni.t 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 602 e 546 cod. proc. pen. per non avere la Corte adeguatamente valutato la richiesta difensiva di chiedere informazioni integrative all'autorità francese in ordine alla responsabilità dell'indagato. 2.3.Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione per non avere la Corte valutato adeguatamente il rischio alla salute derivante dal Covid -19 a cui il consegnando sarebbe esposto nel caso di consegna, attesa l'entità della diffusione in Francia della c.d. variante Delta. 2.4.
Con il quarto motivo si deduce in relazione agli art. 2- 18 della legge n. 69 del 2005; la Corte non avrebbe adeguatamente valutato, al fine di rifiutare la consegna, le ripetute violazioni e le conseguenti sanzioni clii diritti fondamentali inflitte allo Stato emittente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.
2. La Corte, con una motivazione adeguata, ha spiegato, quanto al primo ed al secondo motivo, come, nella specie, nonostante - a seguito delle modifiche apportate dal d. Igs 2 febbraio 2021 n. 18 alla legge n. 69 del 2005- non siano più contemplati né il potere di verifica da parte dell'Autorità giudiziaria italiana della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e neppure l'allegazione al mandato di arresto della relazione esplicativa dei fatti addebitati, nondimeno il mandato di arresto europeo per cui si procede contenga la compiuta descrizione del fatto attribuito all'indagato e la precisa indicazione delle fonti di prova da cui sono derivati gli indizi di colpevolezza. Non diversamente, si è chiarito, quanto al terzo motivo, come le deduzioni difensive relative al rischio per la salute derivante dalla pandemia Covid 19 fossero obiettivamente generiche.
3. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già portate alla cognizione del giudice di merito e da questi correttamente valutate ovvero ad affermazioni del tutto generiche, quali quelle contenute nel quarto motivo di ricorso. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così