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Sentenza — n. 32229/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32229/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32229/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Selmanaj Ndue, nato in Albania il 02/10/1991 avverso l'ordinanza pronunciata il 26/07/2021 dalla Corte di appello di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32229/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse funzionale a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. La regola ha una portata generale ed implica che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante è idoneo a legittimare la impugnazione: detto interesse deve essere valutato in relazione al pregiudizio che il provvedimento è idoneo a determinare sulla sfera giuridica dell'impugnante nel procedimento.

Parole chiave

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arresto in vista d'estradizione allontanamento estradizione semplificata proroga della carcerazione espulsione mandato d'arresto europeo regime doganale d'esportazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Selmanaj Ndue, nato in Albania il 02/10/1991 avverso l'ordinanza pronunciata il 26/07/2021 dalla Corte di appello di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna, dando seguito ad una richiesta di chiarimenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la Casa Circondariale di Forlì, ha disposto il 26/07/2021 "che si dia esecuzione" alla consegna all'Autorità Giudiziaria della Grecia - conseguente alla sentenza emessa dalla stessa Corte di appello il 19/04/2019 - di Selmanaj Ndue (codice CUI053U1XG), destinatario di un mandato di arresto della stessa Autorità giudiziaria, avente ad oggetto numerosi reati. Con la sentenza indicata era stato disposto il rinvio della esecuzione della consegna "fino al permanere della custodia in carcere" applicata nei confronti dello stesso odierno ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì il 28/01/2019.Nell'ambito del presente procedimento, la Corte di appello aveva già ribadito il 22/07/2021 che la consegna dovesse essere eseguita immediatamente dopo la estinzione della misura cautelare indicata e non dopo l'ultimazione della esecuzione della pena.

Con successivo provvedimento del 23/07/2021 il Pubblico Ministero, evidenziando come con l'ordinanza del 22/07/2021 la stessa Corte avesse "fatto salvezza degli altri titoli esecutivi nazionali sopravvenuti," aveva disposto che il ricorrente fosse consegnato solo al termine della cessazione - prevista per il 24/07/2022 - della pena inflitta con una sentenza di condanna ad anni quattro di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Selmanaj Ndue articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge conseguente alla mancata traduzione in lingua albanese dell'ordinanza impugnata, attesa la mancanza di conoscenza della lingua italiana del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale in ragione della omessa notifica al difensore della ordinanza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 24 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e del principio di specialità: la norma in questione sarebbe stata erroneamente richiamata ed applicata dalla Corte di appello, atteso che, invece, il Pubblico Ministero aveva già ordinato che la consegna fosse eseguita solo dopo la esecuzione della pena inflitta dall'ordinamento interno. CONSIDERATO INI DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse funzionale a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. La regola ha una portata generale ed implica che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante è idoneo a legittimare la impugnazione: detto interesse deve essere valutato in relazione al pregiudizio che il provvedimento è idoneo a determinare sulla sfera giuridica dell'impugnante nel procedimento.

3. Nel caso di specie non è in contestazione che l'ordinanza impugnata sia stata pronunciata solo in ragione dei chiarimenti richiesti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria alla Corte di appello in relazione al precedente provvedimento da questa emesso il 22.7.2021 che, a sua volta, aveva ribadito, in funzione esplicativa, quanto disposto con la sentenza del 12.7.2019. Dunque un'ordinanza con un una valenza meramente confermativa di quanto già in precedenza disposto, emessa nell'ambito di un rapporto e di interlocuzione esterna rispetto al procedimento, quali quelli con l'amministrativa penitenziaria. Ne consegue che nessun effetto giuridico autonomo può essere fatto derivare dal provvedimento impugnato rispetto alla spera giuridica del ricorrente, il quale non ha nessun interesse ad impugnare, atteso che, OVe pure l'ordinanza fosse annullata, non trarrebbe nessuna utilità concreta.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così