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Sentenza — n. 31861/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against European arrest warrant delivery for aiding illegal immigration, citing new law changes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31861/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected an appeal by Massimo Catanzaro against his surrender to Slovenia for a European arrest warrant. The appellant argued the warrant lacked specific evidence details, but the court found the document sufficiently detailed regarding the crime's nature and circumstances. Consequently, the court ruled that the new legislative reform removed the requirement for Italian authorities to scrutinize proof sources or suspect evidence before executing such warrants.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 10 del 2021; The elimination of requirements for proof sources and suspicion assessments in European arrest warrants for procedural cases constitutes a prohibition for Italian authorities to refuse surrender based on missing evidence details or lack of serious suspicion.

Parole chiave

Generato dall'IA
European arrest warrant procedural warrant illegal immigration double criminality surrender execution Italian Supreme Court evidence requirements migrazione illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
d.lgs. n. 10 del 2021
Il dato normativo, però, per effetto delle modifiche recate dal d.lgs. n. 10 del 2021, è profondamente mutato.
art. 308, terzo cpv., cod. pen.
Nel mandato di arresto, inoltre, si segnala che il fatto è previsto come reato di attraversamento illecito della frontiera e territorio dello Stato, a norma dell'art. 308, terzo cpv., cod. pen., e dell'art.
art. 20 cod. pen.
pen., e dell'art. 20 cod. pen., e che il precisato reato è punito con la pena di cinque anni di reclusione.
art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
art. 20 cod. pen
pen., e dell'art. 20 cod. pen., e che il precisato reato è punito con la pena di cinque anni di reclusione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Catanzaro Massimo, nato a Cantù il 31/12/1974 avverso la sentenza del 04/08/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 4 agosto 2021, la Corte d'appello di Milano ha accolto la richiesta di consegna di Massimo Catanzaro in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria della Slovenia per dare attuazione ad una ordinanza di custodia cautelare. A fondamento della decisione, la Corte d'appello, dopo aver premesso che il ricorrente non ha prestato il consenso, né rinunciato al principio di specialità, ha osservato che il mandato di arresto europeo è stato emesso in presenza del requisito della doppia incriminazione, per fatti concernenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e che non sussistono motivi di rifiuto, anche perché, in forza della novella recata dal d.lgs. n. 10 del 2021, non è più necessaria l'allegazione del provvedimento restrittivo nazionale o di una relazione sui fatti ascritti con indicazione degli elementi di prova, e non deve procedersi più al vaglio della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La consegna è stata disposta a condizione che il cittadino italiano, dopo essere stato sottoposto a processo, venga rinviato in Italia per espiare la pena eventualmente inflitta.

2. Ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Massimo Catanzaro, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Gioachino Monachino, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla mancata indicazione di elementi a dimostrazione delle accuse formulate. Si deduce che la richiesta dell'Autorità giudiziaria slovena indica esclusivamente la data del fatto, individuandola nel 23 agosto 2019, ma non fornisce alcuna precisazione, né prova in ordine agli addebiti; ad esempio, si rappresenta che l'immigrazione clandestina era relativa ad undici persone sconosciute, che sono rimasti sconosciuti i coautori del reato, e che non vi è prova del pagamento di somme di denaro a favore del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Il ricorrente contesta che illegittimamente è stata disposta la sua consegna all'Autorità giudiziaria della Slovenia, in quanto avvenuta in esecuzione di un mandato di arresto europeo che non indica i fatti e le fonti di prova sulla cui base ritenere accertati i fatti per cui si procede. La questione posta nel ricorso, precisamente, attiene al contenuto minimo necessario del mandato di arresto europeo di tipo c.d. "processuale", ossia emesso in esecuzione di un'ordinanza cautelare, dopo la riforma della disciplina dell'istituto recata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, e, in particolare, alla necessità, per l'autorità richiedente di indicare gli elementi per consentire a quella richiesta di effettuare un sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1.

La legge 22 aprile 2005, n. 69, e successive modifiche, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, prevedeva inequivocabilmente che l'autorità richiedente la consegna in esecuzione di un provvedimento cautelare dovesse / indicare compiutamente sia il fatto per cui si procede, con la qualificazione giuridica del reato e la pena applicabile, sia le relative fonti di prova. In particolare, l'art. 6, rubricato «Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna», stabiliva: -) al comma 1, da leggersi in combinazione con il comma 2, che il mandato di arresto europeo dovesse indicare necessariamente la «natura e qualificazione giuridica del reato», nonché la «descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato»; -) al comma 4, lett. a), che al mandato di arresto europeo dovesse essere allegata «una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica».

L'art. 17, rubricato «Decisione sulla richiesta di consegna», poi, disponeva, al comma 4, che «[i]n assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna». E, sulla base di queste coordinate normative, la giurisprudenza affermava costantemente che, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 17, comma 4, I. 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che lo Stato di emissione specifichi nel mandato le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (cfr., tra le tante, Sez.

F, n. 23952 del 20/08/2020, Katic, Rv. 279542-01, la quale ha annullato il provvedimento della Corte d'Appello che aveva disposto la consegna, in quanto la richiesta si basava sul mero richiamo ad indagini tecniche, senza alcuna precisazione sui contenuti di tali risultati probatori a carico dell'indagata, nonché Sez. 6, n. 15935 del 15/04/2015, Jovanovic, Rv. 263086-01, ma anche, in termini generali e per le esemplificazioni esposte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Rannoci, Rv. 235349-01). 2.2. Il dato normativo, però, per effetto delle modifiche recate dal d.lgs. n. 10 del 2021, è profondamente mutato.

Invero, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. cit., l'art. 6 legge n. 69 del 2005, rimasto rubricato «Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna», è stato lasciato immutato nel comma 1, ed ha subito l'abrogazione del comma 4, il quale, come si è detto, richiedeva l'allegazione di «una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica». L'art. 17 legge cit., rimasto rubricato «Decisione sulla richiesta di consegna», poi, è stato modificato anche nel comma 4, il quale oggi recita:

«In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata», con eliminazione, quindi, di ogni riferimento alla necessità di accertare la sussistenza cltei gravi indizi di colpevolezza. Si può aggiungere che la legge n. 69 del 2005, nel testo vigente a seguito delle modifiche recate dal d.lgs. n. 10 del 2021, non contiene neppure in altre parti riferimenti a relazioni o ad informazioni on ordine alle fonti di prova o alla necessità della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Anzi, la nuova disciplina, innovando anche in questo rispetto al passato, non prevede più nemmeno che la consegna debba essere rifiutata «se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto è stato emesso risulta mancante di motivazione». 2.3. Sulla base del vigente dato normativo, risulta ragionevole concludere che, ai fini dell'accoglimento dei mandati di arresto europei diretti all'autorità giudiziaria italiana dopo la riforma di cui al d.lgs, n.10 del 2021, mentre sono necessarie l'indicazione della «natura e qualificazione giuridica del reato» e la «descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato», non occorre più l'acquisizione di informazioni in ordine alle fonti di prova poste a base dell'ordinanza cautelare costituente il presupposto della richiesta di consegna, né è consentita alcuna valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Ed infatti, appare doveroso considerare che le abrogazioni e riformulazioni disposte dal d.lgs. n. 10 del 2021 sono state previste «per il compiuto adeguamento della normativa nazionale» alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al m.a.e., in attuazione della delega ex art. 6 I. 4 ottobre 2019, n. 117, e che questa necessità discendeva dalle ventidue raccomandazioni all'Italia formulate nel Report on Italy del 23 febbraio 2009, redatto nell'ambito del quarto ciclo di valutazioni reciproche sull'applicazione pratica del m.a.e., e rimaste inascoltate, come censurato anche nella Relazione della Commissione dell'Unione Europea del 2 luglio 2020, con contestuale preannuncio, ove necessario, dell'avvio di una procedura di infrazione.

In particolare, va evidenziato che il Report on Italy del 23 febbraio 2009 chiedeva di eliminare, tra l'altro, proprio i commi da 3 a 6 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 69 del 2005, in quanto contenenti disposizioni contrarie al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni, specie laddove richiedevano una relazione sui fatti addebitati al consegnando contenente anche l'indicazione delle fonti di prova ed una valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, a fronte della volontà della decisione quadro 2002/584/GAI di assicurare che l'autorità ricevente si riferisse alla valutazione compiuta dalla competente autorità di emissione del m.a.e., quindi senza sindacarne gli apprezzamenti di merito.In conclusione, l'eliminazione di ogni riferimento ad una relazione sui fatti contenente anche l'indicazione delle fonti di prova ed alla valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere letta come divieto per l'autorità giudiziaria italiana di respingere una richiesta di consegna perché non corredata da indicazione delle fonti di prova o comunque in ragione di valutazioni concernenti il tema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

3. Nella specie, il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria slovena non contiene indicazioni in ordine alle fonti di prova, ma rappresenta la natura e qualificazione giuridica del reato per cui è richiesta la consegna, descrive compiutamente i fatti, il loro tempo e luogo di commissione, nonché la condotta specificamente riferibile al ricercato, e precisa quale sia la pena massima a pplica bile. In particolare, nel mandato di arresto, si evidenzia che il ricorrente avrebbe «preso il 23.8.2019 un gruppo di cittadini stranieri che non avevano il permesso di entrare nella Repubblica di Slovenia, in seguito al previo accordo con coautori sconosciuti», prelevandoli in territorio della Repubblica di Croazia e facendo attraversare agli stessi illegalmente il confine con la Repubblica di Slovenia nei pressi della località Bojsen.

Si precisa che gli extracomunitari erano undici, erano stati presi a bordo del veicolo marca Citroen Jumpy n. d'immatricolazione CX359TN, ed avevano abbandonato la vettura allorché questa si era fermata per un guasto sull'autostrada. Si aggiunge che il ricorrente «avrebbe ricevuto un pagamento pari a EUR 500» dagli organizzatori, rimasti sconosciuti. Nel mandato di arresto, inoltre, si segnala che il fatto è previsto come reato di attraversamento illecito della frontiera e territorio dello Stato, a norma dell'art. 308, terzo cpv., cod. pen., e dell'art. 20 cod. pen., e che il precisato reato è punito con la pena di cinque anni di reclusione.

4. In considerazione dei principi giuridici applicabili e degli elementi valutabili, la sentenza impugnata risulta immune da vizi. Ed infatti, la stessa ha disposto la consegna - subordinatamente alla condizione che la persona richiesta, in quanto cittadino italiano, dopo essere stato sottoposto a processo, venga rinviato in Italia per espiare la pena eventualmente inflitta - sulla base di un mandato di arresto europeo contenente la compiuta indicazione della «natura e qualificazione giuridica del reato» e la «descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato».Né la decisione può essere ritenuta illegittima per la mancata indicazione delle fonti di prova acquisite dall'autorità giudiziaria richiedente, in ragione di quanto precedentemente evidenziato ai §§ 2, 2.1, 2.2 e 2.3.

5. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 19 agosto 2021 Il Consigliere estens