Italian Supreme Court dismisses appeal against European Arrest Warrant release due to lack of legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's legal interest had vanished upon his release from custody. The applicant argued that the ten-day extension of the surrender deadline violated the law, but the court noted he was already freed on July 15, 2021. Consequently, the court ruled that no remedy exists for unjust detention once the transfer decision becomes final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 della legge n. 69/2005; The legal interest to challenge a European Arrest Warrant release measure ceases upon the actual transfer to the issuing state, rendering subsequent appeals inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Studecky Lukas, nato in Slovenia il 19/05/1989 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 della Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 23 della legge n. 69/2005 in relazione alla disposta proroga del termine per la consegna dello Studecky alle competenti Autorità della Repubblica Ceca, in relazione al m.a.e. emesso il 03/02/2021 dal Tribunale di Praga per il reato di furto aggravato.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di Lucas Studecky ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo qui di seguito illustrato. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 23 della legge 22 aprile 2005, n.69. Secondo il ricorrente la proroga del termine di giorni dieci previsto dal citato art. 23 I. 69/2005 è stata disposta dal Presidente della Corte di appello in violazione di legge, poiché detta normativa non prevede la possibilità di una proroga ma solo di una sospensione per il caso di forza maggiore. Il provvedimento presidenziale adottato su richiesta del Ministro dell'Interno non è stato neppure motivato, poiché le cause di forza maggiore non sono state indicate. Conseguentemente, attesa l'illegittimità della disposta proroga, deve essere annullata l'ordinanza impugnata con liberazione immediata del ricorrente, per la perdita di efficacia della custodia in carcere per effetto della decorrenza dei termine di giorni dieci di cui al comma 1 dell'art. 23 della I. 69/2005
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del condiviso principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, l'intervenuta consegna allo Stato emittente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta a suo carico nel corso del procedimento per l'esecuzione del mandato di arresto europeo. In tale ipotesi, l'interesse all'impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez.
U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691), tenuto conto che anche ai fini dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione la decisione irrevocabile di consegna ha ormai cristallizzato la sussistenza delle specifiche condizioni che legittimavano l'applicazione della misura custodiale, con la conseguenza che la detenzione subita in vista dell'esecuzione del MAE non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. In ogni caso, va osservato che l'interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo ove si faccia espressa questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità di detto istituto, cosa che nel caso di specie il ricorrente non ha fatto.
2. In conclusione, poichè risulta che in data 15 luglio 2021 Studecky Lucas è stato scarcerato in esecuzione del MAE con la consegna alle autorità dello Stato di emissione, il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma il giorno 10 agosto 2021 Il consigli e estensore Il Presidente Ri o Amoroso Ge *abeone CORTE SUPRE.T, CASSAZIONE9,E7