Sentenza — n. 31208/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 46/2021 MAE dell'8 luglio 2021 la Corte di appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano ha disposto la consegna di Edward Massimiliani alla Autorità giudiziaria della Germania in relazione al mandato di arresto europeo dell'8 aprile 2021, emesso per l'esecuzione dell'ordine di arresto emesso dal giudice della Pretura di Tiergarten.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Massimiliana si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 8, par. 1, lett. C) della decisione-quadro 2002/584/GAI come modificata dalla decisione-quadro 2009/299.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31208/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 46/2021 MAE dell'8 luglio 2021 la Corte di appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano ha disposto la consegna di Edward Massimiliani alla Autorità giudiziaria della Germania in relazione al mandato di arresto europeo dell'8 aprile 2021, emesso per l'esecuzione dell'ordine di arresto emesso dal giudice della Pretura di Tiergarten.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Massimiliana si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 8, par. 1, lett. C) della decisione-quadro 2002/584/GAI come modificata dalla decisione-quadro 2009/299.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Massiminiani Edward, nato i 119/05/1994 a Frascati„ avverso la sentenza dell'8/07/2021ella Corte di appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 46/2021 MAE dell'8 luglio 2021 la Corte di appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano ha disposto la consegna di Edward Massimiliani alla Autorità giudiziaria della Germania in relazione al mandato di arresto europeo dell'8 aprile 2021, emesso per l'esecuzione dell'ordine di arresto emesso dal giudice della Pretura di Tiergarten.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Massimiliana si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 8, par. 1, lett. C) della decisione-quadro 2002/584/GAI come modificata dalla decisione-quadro 2009/299.
3. Deve registrarsi che della sentenza impugnata è stata data lettura in udienza (il giorno 8 luglio 2021), lettura che ex art. 17, comma 6, legge n. 69/2005, equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento. Il ricorso in esame è stato depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano il 22 luglio 2021, quando era già trascorso il termine di dieci giorni per l'impugnazione della sentenza fissato dall'art. 22, comma 1, legge n. 69/2005. Pertanto, esso è inammissibile perché tardivo.
4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 5/08/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Adriano Iasillo ) CORTE SUPP EMA V SEZiONE PENALE DI CASSAZ DEPOSITATA IN CANCELLERIA- 9 AGO 2021