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Sentenza — n. 31207/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31207/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31207/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 20/2021 Reg. estrad. la Corte di appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di Gelu Radu alla Autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 10 maggio 2021 dalla Pretura di Timisoara per l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna per reati di percosse e altre violenze e di disturbo della tranquillità e dell'ordine pubblico.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Radu si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 18-bis, comma 2, e 3 Cost. legge n. 69/2005 per avere trascurato gli elementi di valutazione (residenza in Italia con la compagna e i quattro figli, iscrizione alla scuola dell'obbligo dei 3in età scolare, stipula di un contratto di locazione quadriennale e rinnovabile) che mostrano come Radu sia radicato nel territorio italiano, sebbene non da almeno 5 anni, condizione introdotta con la modifica dalla dispostone effettuata dall'art. 12 d.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31207/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza "legittima" e "effettiva" sul territorio italiano di almeno cinque anni, è manifestamente infondata perché la scelta legislativa non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, né con la finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 6, n. 18124 del 06/05/2021, Anelai, Rv. 281271).

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom diritto di soggiorno degli stranieri statuto di rifugiato allontanamento espulsione di familiari durata del soggiorno

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Radu Gelu, nato il 9/11/1987 in Romania, avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che si riporta alla memoria depositata e insiste per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 20/2021 Reg. estrad. la Corte di appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di Gelu Radu alla Autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 10 maggio 2021 dalla Pretura di Timisoara per l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna per reati di percosse e altre violenze e di disturbo della tranquillità e dell'ordine pubblico.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Radu si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 18-bis, comma 2, e 3 Cost. legge n. 69/2005 per avere trascurato gli elementi di valutazione (residenza in Italia con la compagna e i quattro figli, iscrizione alla scuola dell'obbligo dei 3in età scolare, stipula di un contratto di locazione quadriennale e rinnovabile) che mostrano come Radu sia radicato nel territorio italiano, sebbene non da almeno 5 anni, condizione introdotta con la modifica dalla dispostone effettuata dall'art. 12 d.

Igs. 2 febbraio 2021 n. 10, che risulta irragionevole nell'escludere eccezioni a tale condizione la cui assenza osta al riconoscimento del radicamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza "legittima" e "effettiva" sul territorio italiano di almeno cinque anni, è manifestamente infondata perché la scelta legislativa non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, né con la finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 6, n. 18124 del 06/05/2021, Anelai, Rv. 281271).

Come ricordato nella Relazione illustrativa della nuova norma, la Corte di Giustizia ha espressamente escluso che essa contrasti con il principio di non discriminazione tra cittadini dell'Unione europea, osservando che, proprio per la finalità perseguita dall'articolo 4, n. 6, della decisione-quadro 2008/909 (l'accrescimento delle opportunità di reinserimento sociale del condannato) risulta pienamente «legittimo per lo Stato membro di esecuzione perseguire siffatto obiettivo soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato membro»; mentre, al contrario, «un cittadino comunitario che non ha la cittadinanza dello Stato membro di esecuzione e non è risieduto ininterrottamente in detto Stato per un determinato periodo di tempo presenta, in genere, più collegamenti con il proprio Stato membro di origine che con la società dello Stato membro di esecuzione».

La Corte di Giustizia ha anche evidenziato che :

a) la condizione di un «soggiorno ininterrotto per una durata di cinque anni, come risulta dal diciassettesimo 'considerando' e dall'art. 16 della direttiva 2004/38, è stata appunto fissata come la durata oltre la quale i cittadini dell'Unione acquistano un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante»;

b) che anche «la decisione quadro 2008/909 [...] consente agli Stati membri, nel contesto del suo art. 4, n. 7, lett. a), di facilitare maggiormente la comunicazione di una sentenza quando la persona condannata vive e risiede legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato membro di esecuzione e vi conserverà un diritto di residenza permanente». Né la Corte di appello ha trascurato di valutare la questioni di costituzionalità posta dal ricorrente ma ha condivisibilmente argomentato che non emerge un tertium comparationis in relazione al quale possa ritenersi che il legislatore italiano abbia esercitato irragionevolmente il suo potere discrezionale, come potrebbe essere il caso di una diversa regolamentazione che nell'ambito dello stesso o di analoghi istituti valorizzasse il radicamento del consegnando adottando un diverso parametro temporale oppure non ne ponesse alcuno. 1.2.

Inoltre, le deduzioni sviluppare nel ricorso risultano aspecifiche perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui questa rimarca che, in realtà, Radu e la sua famiglia si trovano in Italia soltanto da sei mesi (perché egli vi si è trasferito nel febbraio del 2021, dopo avere appreso in Romania (nel gennaio del 2021) di essere stato condannato e, quindi, da un tempo del tutto inidoneo a fare configurare un radicamento.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 5/