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Sentenza — n. 31206/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31206/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31206/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 38/2021 AGI MAE la Corte di appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di Xhuljano Dura alla Autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo relativo a tre reati di furto con violenza sulle cose in concorso con altri.Tuttavia, ex art. 24 legge 22 aprile 2005 n. 69, ha differito l'esecuzione della consegna a giustizia italiana soddisfatta in relazione al procedimento penale n. 6292/2020 R.G.N.R. (relativo a reati di evasione e di violazione della normativa sugli stupefacenti), per il quale Dura è stato condannato in primo grado alla pena di 4 anni e 6 mersi di reclusione e risulta sottoposto a misura cautelare.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31206/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rilevarsi che è la stessa dizione letterale del primo comma dell'art. 24 legge n. 69 del 21005 a non escludere che il rinvio della consegna possa dipendere da valutazioni concernenti le esigenze (fra le quali quelle cautelari) del procedimento e non necessariamente l'esecuzione della pena poiché prevedeh-a Corte di appello può disporre che la consegna delira persona venga rinviata o per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

Parole chiave

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mandato d'arresto europeo ordine d'arresto per estradizione proroga della carcerazione espulsione allontanamento regime doganale sospensivo titolo esecutivo europeo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dura Xhuljano, nato il 23/03/1995 in Albania, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia dei 21/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che si riporta alla memoria depositata e insiste per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 38/2021 AGI MAE la Corte di appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di Xhuljano Dura alla Autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo relativo a tre reati di furto con violenza sulle cose in concorso con altri.Tuttavia, ex art. 24 legge 22 aprile 2005 n. 69, ha differito l'esecuzione della consegna a giustizia italiana soddisfatta in relazione al procedimento penale n. 6292/2020 R.G.N.R. (relativo a reati di evasione e di violazione della normativa sugli stupefacenti), per il quale Dura è stato condannato in primo grado alla pena di 4 anni e 6 mersi di reclusione e risulta sottoposto a misura cautelare.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Dura si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 17 e 24 legge 69/2005 e vizio della motivazione della sentenza per avere differito l'esecuzione della consegna sino alla data della revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere o della fine della espiazione della pena così illogicamente anticipando la possibilità della consegna a prima che la pena eventualmente inflitta a Dura sia scontata in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rilevarsi che è la stessa dizione letterale del primo comma dell'art. 24 legge n. 69 del 21005 a non escludere che il rinvio della consegna possa dipendere da valutazioni concernenti le esigenze (fra le quali quelle cautelari) del procedimento e non necessariamente l'esecuzione della pena poiché prevedeh-a Corte di appello può disporre che la consegna delira persona venga rinviata o per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

La facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna affinché alla persona della quale è richiesta la consegna sia sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione e che può considerare non solo i criteri desumibili dall'art. 20 legge n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv. 278115;

Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, Alexe, Rv. 270164; Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, Dumitran, Rv. 259464). Nella sentenza impugnata la Corte di appello non ha mancato di dare conto dei criteri di valutazione seguiti nel ravvisare la priorità delle esigenze di giustizia italiane evidenziando che il procedimento italiano è in una fase avanzata, poiché è intervenuta una sentenza di primo grado che ha condannato Dura a una peraltro rilevante pena detentiva.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 5/08/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo qostanzo Adriano Iasillo 972-- a'->ATE SPREMA Di CASSAZIONEV Si2IONE PENALE 0€POSITAT