Sentenza — n. 31205/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 13/2021 MAE n. 9/2021 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di consegna di Volodymyr Klain avanzala dalla Autorità giudiziaria della Croazia sulla base del mandato di arresto europeo emesso in ordine al reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per la detenzione a fine di spaccio di circa kg. 29,99 di hashish. Tuttavia, per altro verso, ha disposto, ex art. 24 legge 22 aprile n2005 n. 69 il rinvio della esecuzione della consegna e la sospensione della misura cautelare applicata sino all'esaurimento del procedimento penale n. 1557/21 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Crotone e n. 4431 R.G. Tribunale di Crotone e, in caso di condanna, sino all'esecuzione della pena, procedimento relativo al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale Klain è in atto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in Italia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 6 legge n. 69/2005, articolo 6 legge 69/2005; Sentenza — n. 31205/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'omessa allegazione al mandato d'arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, comma 4, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Kulagin Volodynnir, nato in Ucraina il 7/12/1979 avverso la sentenza del 15/06/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che si riporta alla memoria depositata e insiste per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 13/2021 MAE n. 9/2021 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di consegna di Volodymyr Klain avanzala dalla Autorità giudiziaria della Croazia sulla base del mandato di arresto europeo emesso in ordine al reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per la detenzione a fine di spaccio di circa kg. 29,99 di hashish. Tuttavia, per altro verso, ha disposto, ex art. 24 legge 22 aprile n2005 n. 69 il rinvio della esecuzione della consegna e la sospensione della misura cautelare applicata sino all'esaurimento del procedimento penale n. 1557/21 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Crotone e n. 4431 R.G. Tribunale di Crotone e, in caso di condanna, sino all'esecuzione della pena, procedimento relativo al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale Klain è in atto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in Italia.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Kulagin si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 6 legge n. 69/2005 perché la Corte di appello ha deciso nonostante che la Croazia non abbia fornito la relazione su fatti addebitati al ricorrente con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo della loro commissione e della traduzione in lingua italiana del provvedimento emesso nei confronti di Kulagin.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'omessa allegazione al mandato d'arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, comma 4, lett.
a) legge n. 69 del 2005, non costituisce causa ostativa alla decisione di consegna, purché lo Stato d'emissione abbia comunque offerto all'Autorità giudiziaria italiana tutti gli elementi utili per esercitare il suo controllo (Sez. 6, n. 46294 del 09/12/2008, Banys, Rv. 242235; Sez. 6, n. 24771 del 18/06/2007, Porta, Rv. 236985) o siano comunque sufficienti per la valutazione del requisito previsto dall'art. 17, comma 4 della stessa legge (sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) le indicazioni esplicitate nel mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 14993 del 28/4/2006, Arioua, Rv. 234126;
Sez. 6, n. 25421 del 28/6/2007, Iannuzzi, Rv. 237270; Sez. F, rii . 35000 del 13/9/2007, Hrita, non mass. sul punto) o in altri atti equipollenti (Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, Rv. 265470). Al riguardo, va ribadito che la Corte di appello che abbia disposto l'acquisizione di documentazione o informazioni integrative dallo Stato membro d'emissione ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è tenuta a verificare che l'inoltro della relativa richiesta sia eseguito con modalità tali da garantire che la stessa pervenga effettivamente all'Autorità giudiziaria straniera — perché non basta l'impiego di mezzi di comunicazione telematica che facciano solo presumere la ricezione di quella richiesta (Sez. 6, n. 18711 del 18/06/2020, Ali, Rv. 279304) — e che, d'altra parte, la tardiva trasmissione delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, non costituisce causa ostativa alla loro valutazione e non impedisce di disporre la successiva consegna, la quale resta preclusa nel solo caso in cui lo Stato di emissione, richiestone, non dia corso alla loro trasmissione (Sez. 6, n. 9039 del 04/03/2020, Martin, Rv. 278618).
2. Nel caso in esame deve registrarsi che nel provvedimento di convalida dell'arresto di Kulagyn e di applicazione nei suoi confronti della misura cautelare emesso il 4 giugno 2021 si premette l'avvenuta lettura del mandato di arresto europeo e che, dalla domanda posta dal Consigliere delegato della Corte di appello nell'interrogatorio che lo ha preceduto, si evince che all'Autorità giudiziaria italiana era noto il fatto (occultamento di 30 chilogrammi di hascisc in una barca in concorso con altre persone) addebitato a Kulagyn (che al riguardo si è nell'occasione avvalso della facoltà di non rispondere) nel mandato di arresto europeo.
Dando seguito a quanto disposto dal Consigliere delegato nella nota-telefax, il Ministero della Giustizia 1'8 giugno 2021 si indica che Kulagin è stato arrestato sulla base di un'allerta inserita nel sistema di informazione Schengen (S.I.S.) e si rappresenta alla Procura della Repubblica di Sibenik (Polonia), l'urgenza di trasmettere la documentazione con i contenuti previsti dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 legge 69/2005. Tuttavia, la sentenza impugnata non ha dato conto delle ragioni per le quali la Corte di appello, nonostante, l'inottemperanza dello Stato della Croazia, abbia ritenuto egualmente di provvedere, ma ha deciso sulla base degli scarni elementi di conoscenza — limitandosi a ravvisare apoditticamente "tutti i presupposti per la consegna richiesti dalla legge n. 22 aprile 2005 n. 69 e l'assenza di cause ostative" (p. 2) — mentre avrebbe dovuto attendere che pervenissero le informazioni integrative di cui era stata ritenuta necessaria l'acquisizione, anche verificando, se del caso, che l'Autorità giudiziaria straniera avesse effettivamente ricevuto la copia del relativo provvedimento contenente la richiesta istruttoria, e eventualmente prorogare il termine fissato dall'art. 17, comma 2, della legge n. 69 del 2005.
Questo al fine di mettersi nella condizione di verificare se il mandato del quale è richiesta l'esecuzione sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'Autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. Un. n. 4614 del 30/1/2007; Sez. 6 n. 26214 del 16/09/2020, Poti, Rv. 279611; Sez. 6, n. 46294; Sez. F, n. 35186 del 30/07/2019, Gursoy, Rv. 276480). Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio da effettuarsi nel rispetto dei principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 5/08/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Cos nzo Adriano Iasillo -72- CO