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Sentenza — n. 31204/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31204/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31204/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 13/2021 AGI la Corte di appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di consegna di Michael Lukasz Janeczko alla Autorità giudiziaria della Polonia in base al mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Tribunale distrettuale di Zamosc limitatamente ai reati di detenzione di munizioni per arma comune da sparo (punto 1 delle contestazioni) e di inosservanza di pene accessorie (punti 2 e 3 delle contestazioni relativi a violazioni del divieto di guidare veicoli a motore impostogli come pena accessoria con la sentenza di condanna emessa il 27 novembre 2018 dal Tribunale di Zamosc per altro reato), ma ha subordinato la consegna alla condizione che all'esito del processo Janeczko sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli in Polonia.

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen, art. 389 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31204/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ricorso presentato dal difensore di Janeczko si chiede l'annullamento della sentenza deducendo la violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 6 TUE e dall'art. 49, comma 3, Carta di Nizza perché la domanda di consegna riguarda fattispecie di reati il cui valore sociale è in Italia considerato modesto.

Parole chiave

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allontanamento estradizione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti espulsione nel diritto degli stranieri confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
Nel caso in esame — come precisato nella sentenza impugnata - nel diritto italiano la detenzione di munizioni per arma comune da sparo è prevista come reato dall'art. 697 cod. pen., mentre l'inosservanza di pene accessorie è punita dall'art.
art. 389 cod. pen
pen., mentre l'inosservanza di pene accessorie è punita dall'art. 389 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Janeczko Michal Lukasz, nato un Polonia il 21/04/1963 avverso la sentenza del 28/06/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che si riporta alla memoria depositata e insiste per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 13/2021 AGI la Corte di appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di consegna di Michael Lukasz Janeczko alla Autorità giudiziaria della Polonia in base al mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Tribunale distrettuale di Zamosc limitatamente ai reati di detenzione di munizioni per arma comune da sparo (punto 1 delle contestazioni) e di inosservanza di pene accessorie (punti 2 e 3 delle contestazioni relativi a violazioni del divieto di guidare veicoli a motore impostogli come pena accessoria con la sentenza di condanna emessa il 27 novembre 2018 dal Tribunale di Zamosc per altro reato), ma ha subordinato la consegna alla condizione che all'esito del processo Janeczko sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli in Polonia.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Janeczko si chiede l'annullamento della sentenza deducendo la violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 6 TUE e dall'art. 49, comma 3, Carta di Nizza perché la domanda di consegna riguarda fattispecie di reati il cui valore sociale è in Italia considerato modesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che per dare esecuzione a un mandato di arresto europeo, è necessario e sufficiente il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 legge 22 aprile 2005 n. 69, ossia che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta purché il reato per il quale essa è richiesta sia punibile in astratto dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi, come richiesto dal comma 3 dell'articolo citato, senza che rilevi che la pena detentiva sia stabilita in alternativa a una pena pecuniaria, concretamente irrogabile all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 28026 del 11/07/2011, Incorvaia, Rv. 250745;

Sez. 6, n. 11598 del 13/03/2007, Stoimenovski, Rv. 235948). Nel caso in esame — come precisato nella sentenza impugnata - nel diritto italiano la detenzione di munizioni per arma comune da sparo è prevista come reato dall'art. 697 cod. pen., mentre l'inosservanza di pene accessorie è punita dall'art. 389 cod. pen. Inoltre, nello Stato di emissione il primo tipo di reato risulta punito con la pena massima di otto anni di reclusione e il secondo con la pena massima di cinque anni di reclusione, come espressamente indicato nel mandato di arresto europeo.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 5/08/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanz_9_, Adriano Iasillo I CORTE V_ SUPREMA CV CASSAZIONE SEIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA- 9 AGO 7021 IL FUNZIONAR • OWIDIM‘1191zi ELLUZE .....