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Sentenza — n. 31202/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31202/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31202/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Messina, con sentenza del 27 maggio 2020, confermava la pronuncia di condanna a carico di Vincenzo Burrascano per i reati di ricettazione di una macchinetta cambiamonete di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 5 cod. pen. (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen (capo B) e, in accoglimento del ricorso per cassazione, convertito in appello, del Procuratore generale presso la stessa Corte, rideterminava la pena alla quale l'imputato era stato condannato; confermava la pronuncia di condanna di Giuseppe Giunta per il reato di cui al capo B) e lo assolveva dal reato di cui al capo A), per il quale aveva riportato condanna in primo grado, rideterminando la pena. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 580 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31202/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve essere, quindi, riaffermato che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche e comunque desumere la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Cavalli, Rv. 251028; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione altri reati aggravamento della pena commutazione della pena concussione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 580 cod. proc. pen
Si deve ribadire, a tale proposito, che, «in tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
Corretto è, infatti, il ragionamento seguito dalla Corte, in quanto nei confronti di Burrascano era stata contestata ed era stata poi ritenuta la recidiva specifica e infraquinquannale (sulla cui applicazione non vi è contestazione), per cui, ai sensi del terzo comma dell'art. 99 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BURRASCANO VINCENZO nato a MESSINA il 14/09/1995 GIUNTA GIUSEPPE nato a ALI' il 10/04/1971 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di GIUNTA e rigettarsi il ricorso di BURRASCANO.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 27 maggio 2020, confermava la pronuncia di condanna a carico di Vincenzo Burrascano per i reati di ricettazione di una macchinetta cambiamonete di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 5 cod. pen. (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen (capo B) e, in accoglimento del ricorso per cassazione, convertito in appello, del Procuratore generale presso la stessa Corte, rideterminava la pena alla quale l'imputato era stato condannato; confermava la pronuncia di condanna di Giuseppe Giunta per il reato di cui al capo B) e lo assolveva dal reato di cui al capo A), per il quale aveva riportato condanna in primo grado, rideterminando la pena. 1.1.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Burrascano, eccependo che, poiché la sentenza di primo grado era stata resa a seguito di giudizio abbreviato, l'appello del Procuratore generale era ammissibile esclusivamente per i vizi indicati dall'ad. 606 cod. proc. pen. Pertanto, l'impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non sussisteva alcun errore di diritto nell'irrogazione della sanzione in misura prossima al minimo edittale secondo un apprezzamento di merito; inoltre, la Corte di appello aveva applicato l'aumento di pena per la recidiva sebbene si vedesse nell'ipotesi discrezionale di cui all'ad. 99, terzo comma, cod. pen., circostanza esclusivamente di merito che non poteva essere fatta valere in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva poi provveduto ad aumentare ulteriormente la pena ai sensi degli art. 61 n. 5 e 81 cod. pen., omettendo del tutto di considerare il meccanismo moderatore degli aumenti di cui all'ad. 63, quarto comma, cod. pen. 1.2.

Il difensore rileva inoltre che la sentenza di appello aveva ritenuto la sussistenza del reato presupposto del delitto di ricettazione sull'apodittico ed erroneo assunto che il corpo del reato non poteva costituire oggetto di lecito scambio tra privati, omettendo di valutare tutte le numerose emergenze processuali contestate nei motivi di gravame (e, in particolare, le sommarie informazioni testimoniali di Salvo Carmelo e Altadonna Franco Maria), che avevano apportato al processo elementi di segno contrario in ordine alla possibilità di ritenere il bene provento di furto.

2. Propone ricorso anche il difensore di Giunta. Il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva individuato in modo specifico quale era stata la condotta concretamente posta in essere dall'imputato e per quali ragioni la stessa poteva ritenersi idonea a integrare la fattispecie del reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendosi limitata a una mera descrizione dell'intervento dell'agente senza analizzare il frangente in cui si sarebbe materializzata la condotta; rileva che l'operato dell'agente era indirizzato verso il coimputato Burrascano e rappresenta che Giunta si trovava nei pressi della sua abitazione, per cui non era destinatario dell'atto del pubblico ufficiale, e il comportamento minaccioso perpetrato nei confronti dell'agente non era sufficiente a impedirne concretamente l'operato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso a mezzo requisitoria scritta, depositata in data 2 luglio 2021 secondo la normativa emergenziale, all'epoca vigente, prevista dall'art. 23 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In data 29 luglio 2021 il difensore di Burrascano ha depositato note scritte con le quali ha rilevato che il Procuratore generale aveva addotto motivazioni non inerenti alla posizione processuale del suo assistito, insistendo per l'accoglimento del ricorso. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Burrascano deve essere rigettato, mentre quello proposto nell'interesse di Giuseppe Giunta deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Infondato è il motivo, dedotto da Burrascano, relativo alla inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale. Quest'ultimo aveva, infatti, legittimamente proposto ricorso per cassazione lamentando l'illegalità della pena, in forza del principio secondo il quale «il pubblico ministero, che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo del reato» (Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, Panagiotopoulos, Rv. 276047).La conversione del ricorso in appello, operata dalla Corte territoriale, ha comportato che il giudizio rescindente venisse demandato alla stessa Corte; terminata la fase rescindente, il giudizio rescissorio è stato correttamente svolto apprezzandosene la fondatezza alla luce del fatto che l'aggravante, non considerata, non era stata contestata e che non era stato operato l'aumento per la continuazione.

Le censure del ricorrente, pertanto, non sono pertinenti e il motivo è privo di specificità, non avendo formato oggetto di doglianza né la sussistenza dell'aggravante, né la ritenuta continuazione. Si deve ribadire, a tale proposito, che, «in tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen. conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli» (Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739).

Deve, quindi, essere enunciata la seguente massima: «il ricorso per cassazione del Procuratore generale, convertito in appello ex art. 580 cod. proc. pen., conserva la sua natura di mezzo di impugnazione di legittimità, da valutare alla stregua dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e come tale deve essere valutato nella fase rescindente». Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale, come detto, appare manifestamente infondata. Corretto è, infatti, il ragionamento seguito dalla Corte, in quanto nei confronti di Burrascano era stata contestata ed era stata poi ritenuta la recidiva specifica e infraquinquannale (sulla cui applicazione non vi è contestazione), per cui, ai sensi del terzo comma dell'art. 99 cod. pen., l'aumento della pena doveva essere effettuato nella misura delle metà e, quindi, partendo dalla pena base di anni due di reclusione, la pena non poteva essere inferiore, per tale componente, a quella determinata di anni tre di reclusione; dovevano, poi, essere effettuati gli aumenti per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e per la continuazione, come rilevato dalla Corte territoriale.

Né vi è stata la dedotta violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., posto che detta norma si riferisce alla diversa ipotesi, nella specie non ricorrente, del concorso di più aggravanti ad effetto speciale. 4 ef•ri • 1.2 Neppure merita accoglimento l'eccezione difensiva relativa alla insussistenza del reato presupposto. Come correttamente osservato dalla Corte di appello, invero, il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334); nel caso in esame, la Corte ha logicamente rilevato, con un accertamento di merito sul quale non è ammesso sindacato in sede di legittimità, che una macchina cambia monete non può essere oggetto di lecito scambio tra privati.

Deve essere, quindi, riaffermato che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche e comunque desumere la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Cavalli, Rv. 251028; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108).

2. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Giunta. 2.1 Il ricorso è generico in quanto non si confronta sotto alcun profilo con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che, secondo quanto riferito dal teste Santi Giunta, una volta che lo stesso si era qualificato esibendo il tesserino, entrambi gli imputati lo avevano minacciato di morte e spintonato, così impedendogli di portare a termine l'arresto del giovane inseguito, che era riuscito a dileguarsi, approfittando dell'intervento degli imputati. Si deve pertanto ribadire che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (tra le altre, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693;

Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Niniviaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, condivisibilmente osservato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Burrascano Vincenzo, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Giunta Giuseppe, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/08/2021 Il consigliere estensore Il