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Sentenza — n. 31201/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31201/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31201/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Sava Marian Liliu ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 gennaio 2021, che, previo giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -bis, cod. strad., aveva rideterminato in mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda la pena alla quale Sava era stato condannato, perché ritenuto responsabile «del reato previsto dagli art. 186 co. 2, lett. c), co. 2 bis e co. 2 sexies del Codice della Strada per aver guidato il veicolo Opel Corsa targato CW 522 ZX in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche*. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31201/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione violazione semplice della LCStr responsabilità per incidente stradale guida in stato di ebbrezza qualificata corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVA MARIAN LIVIU nato il 10/11/1984 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Sava Marian Liliu ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 gennaio 2021, che, previo giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -bis, cod. strad., aveva rideterminato in mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda la pena alla quale Sava era stato condannato, perché ritenuto responsabile «del reato previsto dagli art. 186 co. 2, lett. c), co. 2 bis e co. 2 sexies del Codice della Strada per aver guidato il veicolo Opel Corsa targato CW 522 ZX in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche*. 1.1.

Il difensore osserva che la notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto 2016 la città di Padova (tempo e luogo ove si erano verificati i fatti contestati) era stata interessata da intensi rovesci temporaleschi, con la conseguenza che il fondo stradale ove la vettura aveva avuto un leggero sbandamento era bagnato e scivoloso, circostanza da ritenere fatto notorio e tuttora rintracciabile sul web, e confermata, anche, sia dall'agente della Polizia locale intervenuto sul luogo, sia dalle dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti: conseguentemente, il giudice di appello avrebbe dovuto acquisire al giudizio detti dati utili ed essenziali alla decisione (già presenti nel giudizio di primo grado e riportati nella relativa sentenza).

Il difensore eccepisce inoltre che nella relazione della Polizia locale di Padova si era dato atto dell'accertamento della sola violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strad. e non anche di quella di aver provocato un incidente stradale (ex art. 186, comma 2 -bis, stesso codice), e rappresenta che si era sostenuto sin dal primo grado che l'incidente era stato causato dalle condizioni scivolose dal manto stradale e non dallo stato di ebbrezza. La decisione della Corte di appello sul punto era contraddittoria, in quanto sosteneva che le asserite avverse condizioni meteo non risultavano provate e che l'imputato non le aveva mai prospettate a propria difesa, richiamando la sentenza del Tribunale di Padova, dove si argomentava sul punto; pertanto, prosegue il difensore, se tali circostanze non erano mai state prospettate, non si comprende perché la Corte di appello avesse tentato di svolgere una motivazione sul punto.

Manca, infine, per quanto esposto, secondo la difesa, la motivazione in merito alla sussistenza delle condizioni idonee a configurare l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2- bis, cod. strad., con il conseguente venir meno della sanzione accessoria della revoca della patente e la conseguente possibilità, sempre evocata, di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2 'V\ • 1.2. A seguito delle richieste scritte di inammissibilità del ricorso, presentate dal Procuratore generale in data 2 luglio 2021, secondo la normativa emergenziale, all'epoca vigente, prevista dall'art. 23 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il difensore ha presentato a sua volta note scritte con le quali, rilevato che era stato omesso di valutare una prova rilevante ai fini del giudizio (la documentale attestazione delle condizioni del manto stradale, diversa da quella ritenuta dalla autorità giudicante), ha insistito su quanto esposto e richiesto in ricorso.

All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è inammissibile, in quanto reiterativo delle censure proposte in appello e sulle quali la Corte di appello ha già risposto. 1.1. La Corte territoriale ha, infatti, precisato che la tesi secondo la quale l'autovettura sarebbe uscita di strada per il fondo bagnato e scivoloso non è stata mai prospettata dall'imputato; infatti, la sentenza di primo grado aveva dato atto soltanto che, a domanda della difesa, il teste agente della Polizia locale di Padova aveva risposto che sul tratto di strada pioveva e che la moglie dell'imputato aveva affermato che le era stato detto «che la macchina era scivolata perché aveva piovuto», tanto che nell'atto di appello la difesa si era limitata a richiamare le dichiarazioni sopra indicate.

Soltanto con il ricorso per cassazione il difensore sostiene che il ricorrente avrebbe rilasciato una dichiarazione agli agenti intervenuti nella quale ha affermato che la vettura aveva sbandato a causa della scivolosità dell'asfalto, senza peraltro allegare tale dichiarazione, né precisare dove la stessa si trovi; a tale proposito si deve rilevare che, «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali);» (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053).

Pertanto, la Corte di appello, preso atto del fatto che il ricorrente non ha mai prospettato a propria difesa le avverse condizioni metereologiche come causative dell'incidente occorsogli, è giunta alla conclusione che l'incidente sia stato causato dall'elevato tasso alcolemico dimostrato (e mai contestato). 1.2 Relativamente alla censura sulla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strad., si deve rilevare come la stessa abbia ad oggetto esclusivamente il nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza alcolica e l'incidente stradale, del quale si è già detto, ma non la sussistenza dell'incidente in sé: a tale proposito, il giudice di primo grado aveva già ampiamente motivato - con considerazioni condivise e richiamate dal giudice di appello - sul fatto che nella nozione di incidente stradale devono ricomprendersi l'urto del veicolo contro un ostacolo e la fuoriuscita dalla sede stradale e che, nel caso di specie, l'autovettura condotta dall'imputato ha colliso contro uno spartitraffico divellendo paletti ed uscendo di strada. 1.3 Quanto alla richiesta secondo la quale la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire i dati utili ed essenziali alla decisione, si tratta di richiesta inammissibile in quanto non formulata in appello, né si può ritenere di qualche utilità il "fatto notorio" relativo alle condizioni metereologiche della notte tra il 5 e il 6 agosto 2016, posto che, anche a voler ammettere che stesse piovendo al momento del sinistro, non è stato dimostrato che la pioggia (che, anzi, avrebbe imposto una maggior attenzione nella guida) sia stata l'unica causa dell'uscita di strada della vettura.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del