Sentenza — n. 31200/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa il 22 maggio 2019 dal Tribunale di Padova nei confronti di Giosuè Colella, condannato alla pena di giustizia per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Commesso in Carmignano di Brenta il 14 agosto 2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 614 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31200/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, considerato che si deduce il travisamento dell'esame dell'imputato senza ulteriori specificazioni e si fa riferimento alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza indicare se analoga questione sia stata sottoposta alla valutazione del giudice di appello e, in ogni caso, senza menzionare i presupposti di applicabilità di tale norma (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLELLA GIOSUE nato a CASERTA il 02/04/1976 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore avv. Bonazzi il quale, insistendo sui motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento A
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa il 22 maggio 2019 dal Tribunale di Padova nei confronti di Giosuè Colella, condannato alla pena di giustizia per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Commesso in Carmignano di Brenta il 14 agosto 2016.
2. Propone ricorso per cassazione Giosuè Colella deducendo, con un primo motivo, mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza dello spazio temporale intercorrente tra il momento dell'incidente ovvero della guida e quello del prelievo ematico, cui è stato sottoposto. Secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata non sono state considerate la contraddittorietà, la equivocità e la insufficienza degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza descritti dal teste escusso, che ha affermato di aver percepito il suo alito vinoso e il suo stato di sonnolenza, e la Corte territoriale ha affermato che l'esito dell'accertamento del tasso alcolemico dimostrava lo stato di ebrezza al momento della guida, sebbene la rilevazione fosse avvenuta a distanza di un'ora e venti minuti, senza considerare tutte le variabili che influenzano l'assorbimento dell'alcol nel metabolismo.
Il ricorrente ritiene che la versione da lui fornita circa il colpo di sonno occorsogli fosse plausibile e che sia stata illogicamente esclusa. Con un secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, cod. strada in relazione al nesso causale tra l'assunzione di alcol e il sinistro, avendo la Corte travisato le dichiarazioni da lui rese all'esame dibattimentale del 17 gennaio 2017 e, a causa di tale travisamento, negato l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, ha preso atto della persistenza delle condizioni di rischio legate alla situazione pandemica da COVID-19 ed ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 la vigenza di alcune norme, con una deroga rilevante nel presente processo. 1.1. Si tratta, in particolare, dell'art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), concernente le disposizioni relative al processo penale in cassazione, la cui proroga, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 7, comma 2, decreto-legge n. 105 del 2021 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), - alla cui stregua «Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021» - viene derogata per i procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata nei mesi di agosto e settembre 2021. 1.2.
Conseguentemente, per tali procedimenti, durante il periodo di sospensione feriale dei termini e per l'intero mese di settembre, i giudizi di cassazione si svolgeranno nelle forme ordinarie, quindi con la presenza delle parti all'udienza ex art. 127 e alla pubblica udienza ex art. 614 cod. proc. pen. senza necessità che le parti richiedano la discussione orale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza. Il riferimento letterale ai procedimenti le cui udienze di trattazione «siano fissate» in detto periodo induce il Collegio a ritenere che, indipendentemente dalla data del decreto di fissazione d'udienza, la deroga riguardi sia i procedimenti in cui l'udienza sia stata già disposta al momento di entrata in vigore del decreto-legge, sia quelli per i quali l'udienza sia individuata successivamente, purché collocata nei due mesi indicati. 1.3.
Nella specie, l'udienza fissata con decreto del 30 giugno 2021 si è svolta ritualmente in presenza del Procuratore generale e del difensore dell'imputato ricorrente, che hanno rispettivamente svolto la requisitoria ed esposto le difese, assumendo le conclusioni.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tende a fornire e a chiedere alla Corte di legittimità una riletturai delle risultanze istruttorie già valutate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi. 2.1. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe ignorato tutte le variabili che influenzano l'assorbimento dell'alcol nel metabolismo limitandosi ad assumere come scientifica la regola di Widnnark; tuttavia, tale deduzione difetta di specificità, laddove omette di indicare quali variabili nel caso concreto avrebbero consentito di pervenire a diversa conclusione, essendo per contro il ragionamento dei giudici di merito pienamente conforme all'orientamento interpretativo della Corte di legittimità, che consente di attribuire rilevanza probatoria all'accertamento del tasso alcolennico eseguito a distanza di tempo dalla guida sulla base della regola scientifica espressa dalla curva di Widmark (Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689;
Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, Angeli, Rv.277618; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 263725). 2.2. La Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio di responsabilità tanto sulla presenza di un accertamento del tasso alcolemico pari a 1,96 g/I a distanza di un'ora e venti minuti dal sinistro, quanto sulla descrizione degli elementi sintomatici acquisiti mediante prova testimoniale, valutandoli con perfetta coerenza logica in relazione al fatto che l'imputato aveva ammesso di aver bevuto prima di mettersi alla guida, da tale ultimo elemento desumendo, secondo la menzionata regola scientifica, che al momento dell'accertamento il tasso alcolemico fosse nella curva discendente. 2.3.
Il motivo di ricorso valuta tali elementi in modo parcellizzato senza indicare con la dovuta specificità per quale ragione la loro lettura congiunta integri il vizio denunciato.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, considerato che si deduce il travisamento dell'esame dell'imputato senza ulteriori specificazioni e si fa riferimento alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza indicare se analoga questione sia stata sottoposta alla valutazione del giudice di appello e, in ogni caso, senza menzionare i presupposti di applicabilità di tale norma (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della