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Sentenza — n. 31198/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural notification and failure to prove manifest illogicality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31198/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Simonetta Laucci inadmissible, rejecting her claims regarding procedural defects and the court's reasoning. The lower court had convicted Laucci of a traffic offense based on the victim's statement and police testimony, which the appellant challenged. The Court ruled that the appeal failed to demonstrate a manifest illogicality in the first-instance judgment and that the alleged procedural errors were not substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 368 c.p.p.; In cassation appeals, only defects of motivation such as absence, manifest illogicality, or contradiction are admissible, rendering inadmissible all complaints regarding persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality standard procedural notification defect traffic offense conviction burden of proof cassation responsabilità per incidente stradale infrazione alle norme della circolazione lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
A ciò si aggiunga che la testimonianza acquisita in merito al tenore del colloquio è stata valutata quale elemento indiziario nel pieno rispetto dei principi dettati dall'art. 192 cod.
art. 590 cod. pen
Il Giudice di pace di Firenze ha dichiarato Simonetta Laucci responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
A ciò si aggiunga che la testimonianza acquisita in merito al tenore del colloquio è stata valutata quale elemento indiziario nel pieno rispetto dei principi dettati dall'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAUCCI SIMONETTA nato a FIRENZE il 16/04/1968 avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Firenze ha dichiarato Simonetta Laucci responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché alla guida dell'autovettura Peugeot 107 aveva omesso di arrestarsi in prossimità delle strisce pedonali non dando la precedenza al pedone Krynicka Anna Evve, che si trovava in fase di attraversamento, investendola e provocandole lesioni personali. Fatto commesso in Firenze il 22 ottobre 2013.

2. Il Giudice di pace ha fondato la sua decisione sulla dichiarazione della persona offesa, non costituita parte civile, ritenendo che l'identità dell'imputata, non presente al momento dell'arrivo dei vigili urbani, fosse stata accertata adeguatamente sulla base di quanto riferito dal teste Mario Oddo, in servizio presso la Polizia municipale, allorché, ascoltando la registrazione della telefonata fatta al 118 da una donna, aveva rilevato che il numero del cellulare dal quale la telefonata proveniva era intestato all'imputata e che, nella telefonata, la donna aveva confermato di aver investito la persona per la quale richiedeva soccorso.

Anche il teste Mazzei, operatore del 118, si legge nella sentenza, aveva indicato di aver trovato due donne di circa cinquant'anni che discutevano, in quanto una delle due sosteneva di essere stata investita mentre l'altra lo negava. 2.1. La descrizione della dinamica del sinistro fornita dalla persona offesa è stata dichiarata soggettivamente credibile e intrinsecamente attendibile, avendo trovato pieno riscontro nella deposizione del teste Mazzei e nella dichiarazione confessoria resa nel corso della telefonata al 118. 2.2. Nella sentenza è stato sottolineato, altresì, che l'imputata ha preferito non sottoporsi ad esame e non ha, dunque, fornito alcuna spiegazione alternativa dei fatti tale da consentire di mettere in dubbio la credibilità della ricostruzione del sinistro riferita dalla persona offesa.

3. Propone ricorso per cassazione Simonetta Laucci deducendo, con un primo motivo, inosservanza di legge processuale per omessa notifica nei suoi confronti dell'avviso di deposito della sentenza. 3.1. Con un secondo motivo deduce inosservanza di legge processuale con riferimento alla mancata audizione della figlia Elisa Fazzini, regolarmente ammessa come testimone all'udienza del 15 maggio 2019 e non escussa, nonostante la mancata revoca della ammissione. 3.2. Con un terzo motivo deduce manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla identificazione del soggetto attivo del reato.

Secondo la ricorrente, la pronuncia è carente laddove il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto essenziale l'acquisizione della registrazione della chiamata effettuata al 118 e pur avendo incaricato il teste Oddo di far pervenire in cancelleria il relativo supporto, è pervenuto alla decisione nonostante tale prova non sia stata mai acquisita. Nel ricorso si sostiene che il teste Oddo non abbia parlato di confessione del fatto criminoso da parte dell'imputata, avendo egli semplicemente riferito che la donna avrebbe detto di aver investito la persona rimasta ferita.

La sentenza è viziata sotto il profilo logico dal fatto che l'identità della donna che avrebbe chiamato il 118 sarebbe stata accertata non al momento del fatto ma dopo un considerevole lasso di tempo, ossia al momento delle successive indagini svolte dalla polizia giudiziaria in merito all'intestazione del numero telefonico dal quale proveniva la chiamata. 3.3. Con un quarto motivo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'omessa valutazione del concorso di colpa della persona offesa; dall'esito della prova testimoniale e dal confronto di tale prova con le fotografie satellitari prodotte dalla difesa in merito allo stato dei luoghi si sarebbe dovuto inferire che, al momento dell'urto, la querelante si trovava al di fuori delle strisce pedonali.

Avendo il giudice del tutto trascurato la produzione documentale fotografica che illustrava il posizionamento dell'attraversamento pedonale rispetto all'imbocco della rotatoria, è stato ignorato che vi fosse una significativa lontananza tra l'entrata nella rotatoria e le strisce pedonali. Una diversa valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe dimostrato quantomeno il concorso di colpa della querelante e ne avrebbe minato la credibilità.

4. Il difensore ha presentato in data 15 luglio 2021 note scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto, in subordine, che la sentenza sia annullata per prescrizione del reato. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria', in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 1.1. Va, infatti, osservato che l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia senza menzionare l'interesse che il rilievo del vizio dedotto dovrebbe soddisfare e, anzi, sviluppando nel merito ogni doglianza, di fatto ha sanato per raggiungimento dello scopo la nullità/ dedotta (Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Italiano, Rv. 246504).1.2. L'interesse dell'impugnante presuppone che l'impugnazione sia diretta a eliminare un provvedimento a lui pregiudizievole, di modo che alla situazione esistente possa esserne sostituita una più vantaggiosa.

Ne consegue che difetta di interesse l'imputato che si dolga della nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, la cui impugnazione sia stata poi tempestivamente proposta in maniera pertinente in relazione al provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Simeoli, Rv. 277844; in tema di omessa comunicazione dell'estratto contumaciale Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 2.1. La Corte di legittimità ha enunciato il principio secondo il quale, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Va, tuttavia, rilevato, in primo luogo, che la mancata assunzione di una prova testimoniale sul mero presupposto della omessa citazione del teste determina secondo i principi generali una nullità a regime intermedio, da dedursi nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ma che nel procedimento che si svolge dinanzi al giudice di pace l'omessa citazione del teste comporta la decadenza dalla prova (art. 29, comma 8, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). 2.3.

Il Collegio osserva, in secondo luogo, con rilievo dirimente, che, ove la nullità si verifichi alla presenza della parte che aveva interesse a dedurla, l'omessa deduzione equivale a rinuncia. Nel caso concreto, avendo la difesa rinunciato all'escussione della teste Falsini, secondo quanto emerge dalla parte in fatto della sentenza, il silenzio serbato dal Pubblico ministero, che si era opposto alla rinuncia, potendosi considerare comportamento acquiescente alla revoca della prova, ha determinato la sanatoria della nullità (Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076;

Sez.3, n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590).

3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso si esaminano congiuntamente in quanto s'incentrano sull'analisi delle ragioni poste a fondamento del giudizio circa l'identificazione dell'autore dell'investimento e il concorso di colpa della vittima. 3.1. È ripetutamente affermato, nella giurisprudenza della Corte di , cassazione, il principio secondo il quale, «in tema di motivi di ricorso per - cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.2.

Con particolare riguardo alla manifesta illogicità, va rammentato che tale vizio presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, G., Rv. 280589; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). 3.3. Esaminando il terzo e il quarto motivo di ricorso alla luce dei principi esposti, viene in primo luogo in evidenza l'errata indicazione della mancata assunzione di una prova, concretata dalla registrazione della telefonata effettuata al 118, quale vizio della motivazione, laddove non si tratti di attività istruttoria ammessa su richiesta di parte e non ne sia dedotta la decisività.

A ciò si aggiunga che la testimonianza acquisita in merito al tenore del colloquio è stata valutata quale elemento indiziario nel pieno rispetto dei principi dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. unitamente ad altre risultanze istruttorie. 3.4. Il quarto motivo di ricorso risulta, alla luce del compendio istruttorio a disposizione del giudice di merito, manifestamente infondato; dall'esame della prova documentale fotografica, che la ricorrente lamenta del tutto omesso in fase di merito, si rileva infatti la totale corrispondenza della descrizione del luogo del sinistro e del posizionannento delle strisce pedonali rispetto alla ricostruzione fattane nella sentenza.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità, che preclude ogni verifica e valutazione in merito alla prescrizione del reato, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 agosto