Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30576/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30576/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30576/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 21 aprile 2021 ha disposto la consegna di Zaccaria Moustakim alla Autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca in base al mandato di arresto europeo emesso il 21.1.2021 dalla Pretura di Kaiserslautern, fondato su un provvedimento cautelare, con la condizione del rinvio del Moustakim in Italia per scontare la eventuale pena. Il fatto contestato consiste nello spaccio di stupefacenti, marijuana e cocaina, in quantità non irrilevante e nella partecipazione ad una banda che commetteva tali reati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 30576/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene che tale prova sia inutilizzabile per tale tardività. - Al momento della operazione di polizia non vi erano indizi a carico del ricorrente e non ne sono stati acquisiti sino alla emissione del mandato di arresto europeo. Secondo motivo: violazione dell'art. 6, comma 7 I. n. 69 del 2005 e dell'art.24 Cost. Rileva che una parte degli allegati trasmessi con la relazione di servizio dalla polizia tedesca non erano tradotti in lingua italiana. A parere della difesa, poiché tutti gli atti allegati sono parte integrante del mandato, devono essere tutti tradotti.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

rso inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 21 aprile 2021 ha disposto la consegna di Zaccaria Moustakim alla Autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca in base al mandato di arresto europeo emesso il 21.1.2021 dalla Pretura di Kaiserslautern, fondato su un provvedimento cautelare, con la condizione del rinvio del Moustakim in Italia per scontare la eventuale pena. Il fatto contestato consiste nello spaccio di stupefacenti, marijuana e cocaina, in quantità non irrilevante e nella partecipazione ad una banda che commetteva tali reati.

Il fatto risulta commesso nel novembre 2020. Il ruolo del ricorrente consisteva nell'appoggio agli altri accusati per il rifornimento, stoccaggio e confezionamento degli stupefacenti nonché nella partecipazione ad operazioni di vendita. La Corte di appello richiedeva informazioni suppletive all'Autorità giudiziaria tedesca; venivano quindi trasmesse una relazione di servizio della polizia, nonché note riepilogative della Pretura e del Tribunale territoriale, atti tradotti in italiano, oltre numerosi allegati. Sulla scorta di tali documenti, la Corte ricostruiva analiticamente i fatti anche quanto alla specifica responsabilità del ricorrente.

Gli elementi a carico, in particolare, consistevano nell'esito delle perquisizioni, nelle chat estrapolate dai telefoni cellulari degli accusati e nel materiale audio video presente in tali apparecchi. Zaccaria Moustakim ricorre a mezzo del difensore deducendo: Primo motivo: violazione degli artt. 6 e 17 I. n. 69 del 2005 nella previgente formulazione. Pone in discussione la sussistenza dei gravi indizi della commissione dei reati in quanto: - è dubbia l'attendibilità dell'unico testimone, presunto acquirente di droga, che è stato interrogato in data successiva alla richiesta di mandato di arresto europeo.

Ritiene che tale prova sia inutilizzabile per tale tardività. - Al momento della operazione di polizia non vi erano indizi a carico del ricorrente e non ne sono stati acquisiti sino alla emissione del mandato di arresto europeo. Secondo motivo: violazione dell'art. 6, comma 7 I. n. 69 del 2005 e dell'art.24 Cost. Rileva che una parte degli allegati trasmessi con la relazione di servizio dalla polizia tedesca non erano tradotti in lingua italiana. A parere della difesa, poiché tutti gli atti allegati sono parte integrante del mandato, devono essere tutti tradotti.

Il terzo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alle valutazioni di merito secondo l'art. 22 I. 69 del 2005. Procede ad una analisi analitica del materiale probatorio per rilevarne la inadeguatezza ai fini della dimostrazione dei gravi indizi di responsabilità. Ciò, in particolare, quanto alle chat e al materiale video/fotografico tratto dagli smartphone sequestrati ai soggetti sospettati e alla già citata testimonianza. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Al di là della richiesta di valutazione del merito del materiale probatorio e della evidente richiesta della difesa di una valutazione frazionata dello stesso, non risulta alcuna disposizione che, secondo la normativa sul mandato di arresto europeo, impedisca la trasmissione e utilizzazione di materiale probatorio ulteriore (quali la nuova testimonianza o la nuova audizione del medesimo testimone) e imponga che la valutazione degli indizi debba essere limitata a quelli disponibili il giorno dell'emissione del provvedimento.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con ampia motivazione, ed una valutazione che supera quella necessaria ai fini della consegna (la Corte non si è limitata a valutare l'astratta idoneità degli elementi a fondare la gravità indiziaria nella prospettiva dello Stato richiedente ma ha fatto anche una valutazione in concreto, certamente a favore della difesa) il primo giudice ha utilizzato la relazione di polizia tradotta in lingua italiana e riportante gli elementi probatori necessari. La doglianza della difesa, invece, da un lato pone una questione interpretativa erronea, non essendovi alcun obbligo di traduzione di "allegati" solo perché debba essere tradotto il mandato di arresto europeo in quanto tale e, dall'altro, sembra invocare il diritto all'accesso all'intero fascicolo processuale straniero in lingua italiana che non ha base normativa.

Ai fini della decisione sul mandato di arresto europeo è sufficiente che le informazioni necessarie possano essere desunte dalla relazione che descrive il materiale probatorio e il suo contenuto. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La difesa entra nel merito della valutazione del materiale probatorio con un approfondimento non previsto ai fini della consegna; del resto, non essendo questa la sede della decisione nel merito, è indiscutibile come la stessa prospettazione della difesa dimostri che si è in presenza di un serio quadro indiziario ai fini dell'esecuzione del m.a.e. secondo le disposizioni previgenti.

Risulta, difatti, applicabile la regola secondo cui "In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente riferibile ad un fatto-reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna, e che di ciò abbia fornito ragioni nel provvedimento adottato. (Sez. 6, Sentenza n. 28281 del 06/06/2017 Cc. (dep. 07/06/2017) Rv. 270415 - 01".

Nel caso di specie, quindi, non è in discussione che vi sia stata la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico del Moustakim. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria può essere determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 200