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Sentenza — n. 30575/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30575/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30575/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in epigrafe ha disposto la consegna di Simone Scanu alla Autorità giudiziaria francese, Tribunale di Ajaccio, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 10 maggio 2021 per reati di violenza e minaccia contro pubblico ufficiale, ostacolo alle funzioni di un funzionario, reati in materia ambientale e pesca commessi in area naturale protetta. La sentenza dà atto della regolarità formale della richiesta e, in relazione alle contestazioni della difesa, rileva che i fatti sono contestati in forma esaustiva, in quanto commessi da tutti gli arrestati in concorso senza necessità di specificare l'apporto di ciascuno, e che il luogo del commesso reato è specificamente indicato nell'area marina protetta delle Bocche di Bonifacio La Corte ha apposto la condizione del rinvio in Italia per scontare la eventuale pena.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30575/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Scanu ricorre a mezzo del difensore e deduce: Primo motivo: violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 2 I. n. 69/2005 nonché in base a norme costituzionali e della Convenzione EDU. Secondo la difesa non sarebbe stato dato tempo sufficiente per studiare il mandato di arresto europeo trasmesso in lingua italiana lo stesso giorno dell'udienza. Secondo motivo: violazione degli artt. 6, comma 1 lettera e) nonché comma 2 e articolo 18 bis, comma 1, lettera a) I. n. 69/2005. La descrizione delle circostanze inerenti alla commissione del reato è scarsa ovvero inesistente e incompleta.

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Testo completo

motivo di ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in epigrafe ha disposto la consegna di Simone Scanu alla Autorità giudiziaria francese, Tribunale di Ajaccio, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 10 maggio 2021 per reati di violenza e minaccia contro pubblico ufficiale, ostacolo alle funzioni di un funzionario, reati in materia ambientale e pesca commessi in area naturale protetta. La sentenza dà atto della regolarità formale della richiesta e, in relazione alle contestazioni della difesa, rileva che i fatti sono contestati in forma esaustiva, in quanto commessi da tutti gli arrestati in concorso senza necessità di specificare l'apporto di ciascuno, e che il luogo del commesso reato è specificamente indicato nell'area marina protetta delle Bocche di Bonifacio La Corte ha apposto la condizione del rinvio in Italia per scontare la eventuale pena.

Scanu ricorre a mezzo del difensore e deduce: Primo motivo: violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 2 I. n. 69/2005 nonché in base a norme costituzionali e della Convenzione EDU. Secondo la difesa non sarebbe stato dato tempo sufficiente per studiare il mandato di arresto europeo trasmesso in lingua italiana lo stesso giorno dell'udienza. Secondo motivo: violazione degli artt. 6, comma 1 lettera e) nonché comma 2 e articolo 18 bis, comma 1, lettera a) I. n. 69/2005. La descrizione delle circostanze inerenti alla commissione del reato è scarsa ovvero inesistente e incompleta.

Manifesta dubbi sulla commissione del fatto da parte del ricorrente e, a tal fine, rileva di avere invitato la Corte di appello a chiedere all'Ag richiedente informazioni suppletive, senza esito. Ritiene che parte dei fatti siano stati commessi in territorio italiano con la possibilità di applicazione dell'art. 18-bis I. n. 69/2005. Sostiene, quindi, che alla Corte di appello spetti valutare, per la consegna in esecuzione del m.a.e., la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Innanzitutto, non risulta (né viene eccepito) che la parte abbia sollevato alcuna questione in fase di giudizio innanzi alla Corte di appello sulla presunta insufficienza del tempo per preparare la difesa in relazione alla trasmissione del mandato di arresto europeo in lingua italiana lo stesso giorno dell'udienza, pur avendo facoltà di chiedere un termine a difesa. Poi, va rilevato che il motivo non deduce una specifica violazione legge, non essendovi alcun termine specifico in materia, bensì deduce la sostanziale impossibilità di una adeguata difesa.

In tal caso, oltre al dato della mancata contestazione tempestiva, va considerato che la parte ha regolarmente svolto le proprie difese innanzi al primo giudice e, in questa sede, non ha indicato in alcun modo quale concreto pregiudizio alla possibilità di difendersi sia derivata dal breve lasso di tempo di disponibilità del m.a.e. tradotto. Il secondo motivo è parimenti infondato. Tra i vari temi proposti dalla difesa, quello riferito alla non esaustività della descrizione delle condotte appare del tutto pretestuoso poichè la descrizione è più che adeguata, come ha già dato atto la Corte di appello, e, anzi, è particolarmente dettagliata anche nel corpo degli atti inviati dall'Autorità richiedente in cui compaiono foto e mappe satellitari.

Correttamente, quindi, la Corte di appello ha rilevato che non era necessaria alcuna ulteriore informazione. Quanto al genericissimo argomento che la parte finale delle condotte, atteso l'inseguimento iniziato in territorio francese e proseguito sino al porto italiano, sarebbe avvenuta in territorio italiano, va considerato che la Corte di appello ha espressamente escluso la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18-bis I. m.a.e. Né la parte ha assolutamente dedotto la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) o b) di tale disposizione, condizioni ictu ocu/i assenti (e che, comunque, non comportano alcun diritto al rifiuto di consegna ma una scelta facoltativa del giudice procedente).

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria può essere determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005. Roma, così deciso il 3 agosto 2021 il Con igliere estensore il Presiden