Italian Supreme Court dismisses appeal, ruling the order is an execution incident not subject to direct appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against an order issued by the Court of Appeal of Catanzaro to execute a European Arrest Warrant. The appellant argued that the order violated the principle of ne bis in idem and was issued without prior notice to the defense. The court determined that such an order, issued when the grounds for a previous stay of execution expired, is not directly appealable but constitutes an execution incident under Article 666 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 c.p.p.; Art. 24 I. n. 69 del 2005: An order to execute a European Arrest Warrant issued after the expiration of a stay of execution is not directly appealable but must be treated as an execution incident to be transmitted to the competent Court of Appeal.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: Panebianco Giuseppe nato a Cosenza il 15/02/1969 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 della Corte Appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; sentite le conclusioni del PG Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, premesso che: - La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 19 dicembre 2013 disponeva la esecuzione del mandato di arresto europeo 43/2013 con il quale la AG francese chiedeva la consegna di Giuseppe Antonio Panebianco in base ad un provvedimento di cattura del Tribunale di grande istanza di Lione del 25 settembre 2013 per "reati di associazione a delinquere e furti in banda organizzata, commessi in territorio francese". Nella sentenza si legge che «Panebianco in data 23.1.2013 era visto sull'area autostradale di Villabe alla guida di un camion sul quale era stata riposta la merce rubata il giorno prima a Saran, merce che veniva introdotta in Italia». - La Corte di appello, con la stessa sentenza, esercitava la facoltà di rinvio della consegna ai sensi dell'art. 24 I. 69 del 2005 per consentire che il Panebianco espiasse una pena in base ad un ordine di esecuzione nazionale. - La medesima Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 22 giugno 2021, a seguito di richiesta della procura generale, rilevato che il ricorrente aveva espiato la pena, disponeva procedersi alla consegna di Panebianco alla Ag francese in base alla sentenza del 19 dicembre 2013. - Contro tale provvedimento, emesso al di fuori del contraddittorio, il difensore del Panebianco ha proposto ricorso per due motivi: - Violazione di legge, in particolare l'articolo 649 cod. proc. pen., per esservi violazione del ne bis in idem in quanto la Corte di appello di Salerno con sentenza del 17 luglio 2020 aveva rigettato la richiesta di esecuzione di un mandato di arresto europeo basato sulla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lione per gli stessi fatti alla base del primo mandato di arresto europeo processuale.
Violazione di legge in quanto l'ordinanza impugnata è stata emessa in sede camerale senza avviso alla parte. Non aveva quindi potuto presentare memorie. - La sentenza della Corte di appello di Salerno del 17 luglio 2020, prodotta dalla difesa al procuratore generale, versata in atti, riguarda il mandato di arresto europeo emesso dalla citata Ag francese il 28 gennaio 2020 per una condanna per associazione per delinquere e furti commessi il 22 e il 23 gennaio 2013, con specificazione che la merce rubata in Francia era trasportata in Italia. Pur in assenza di altre specificazioni, i fatti sembrano corrispondere a quelli oggetto del primo mandato di arresto europeo del 2013.
Osserva: Va considerato che il provvedimento ex art. 24 I. n. 69 del 2005 di esecuzione della consegna una volta venuta meno la ragione del rinvio non va emesso in contraddittorio e non è di per sé impugnabile. Del resto, la richiesta della difesa non attiene al contenuto decisorio di tale provvedimento ma pone in discussione la attuale efficacia della sentenza del 19 dicembre 2013 che disponeva la consegna. Il ricorso, quindi, atteso il suo oggetto, deve essere qualificato quale incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., da trasmettere alla Corte di appello di Catanzaro, quale giudice competente, che potrà quindi verificare la efficacia della sentenza del 2013 alla luce delle decisioni della Autorità giudiziaria richiedente (che con l'emissione del nuovo mandato di arresto europeo "esecutivo" avrebbe dovuto revocare il precedente "processuale" avente il medesimo oggetto). o, comunque, del rifiuto di consegna del m.a.e. in esecuzione di sentenza di condanna e, comunque, valuterà la necessità di trasmissione degli atti al PM competente per procedere in Italia per gli stessi fatti, in considerazione delle peculiari ragioni del rifiuto di consegna.
PQM Letto l'art. 568 cod. proc. pen., qualificata l'impugnazione quale incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005. Roma, così deciso il 3 agosto 2021 il C nsigli e estensore il Presidente Pie Stefano Angela Tardio