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Sentenza — n. 30029/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30029/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30029/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24/6/2021 la Corte di Appello di Roma ha disposto la consegna alla A.G. della Romania di GLICA SICU GELU in quanto colpito: da mandato di arresto europeo emesso il 31/3/2021 dalla A.G. romena in esecuzione della sentenza 10/3/2021 (definitiva in pari data) del Tribunale di Ma- ramures con la quale è stato condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione (da cui va detratto il periodo di presofferto dal 14/3/2015 al 12/7/2015 pari a giorni 119) per i reati di associazione per delinquere finalizzata e produzione di documenti falsificati, commessi in Romania da novembre 2014 a marzo 2015;

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30029/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom permessi di dimora allontanamento situazione nel paese d'origine domicilio all'estero rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GLICA SICU GELU CUI 01XQW3Z nato in Romania il 01/02/1974 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/6/2021 la Corte di Appello di Roma ha disposto la consegna alla A.G. della Romania di GLICA SICU GELU in quanto colpito:

1. da mandato di arresto europeo emesso il 31/3/2021 dalla A.G. romena in esecuzione della sentenza 10/3/2021 (definitiva in pari data) del Tribunale di Ma- ramures con la quale è stato condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione (da cui va detratto il periodo di presofferto dal 14/3/2015 al 12/7/2015 pari a giorni 119) per i reati di associazione per delinquere finalizzata e produzione di documenti falsificati, commessi in Romania da novembre 2014 a marzo 2015;

2. da mandato di arresto europeo emesso il 27/5/2021 dal Tribunale di Galati per i reati di induzione. favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, auto- riciclaggio e minaccia, commessi in Romania, Svizzera e Germania dal 2013 al 2019.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Glica, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 606 lett.

c) e b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e la violazione degli artt. 127 e 178 lett.

c) cod. proc. pen. In particolare, lamenta la violazione dei diritti di difesa e contraddittorio, avendo a suo dire il giudice di merito omesso di considerare una serie di elementi di fatto depositati dalla difesa (la carta di identità italiana, la documentazione la- vorativa, le dichiarazioni aventi ad oggetto la presenza del Glica in Italia dal 2016 al 221, il fatto che il reato contestato di favoreggiamento della prostituzione sa- rebbe stato commesso anche in Italia dal 2012 al 2016) dai quali emergerebbe la sua residenza in Latina, e quindi, la sua dimora sul territorio dello stato.

Con la sentenza impugnata -ci si duole- la Corte capitolina avrebbe operato un'interpretazione eccessivamente restrittiva della "dimora", in tal senso contra- stando anche quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2010, nella quale al punto n. 8, nel richiamare la sentenza Kozlowski, in re- lazione ai concetti di residenza e dimora, afferma espressamente la rilevanza della c.d. "dimora non ininterrotta" che costituisce un elemento di valutazione, non ne- cessariamente determinante la decisione di consegna. In tal senso l'impugnata sentenza, nell'esaminare gli elementi relativi alla dimora del Glica, ometterebbe ogni valutazione in relazione alla dimora del ricorrente, accedendo illegittima- mente ad un concetto di dimora necessariamente stabile.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis comma 2 e 19 comma 1 lett.

b) L. 69/2005 in quanto il termine quinquennale non è stato previsto dalla legge delega 117/2019, e si porrebbe in contrasto con il comma 4 dell'art. 6 L. 117/2019, che non prevede alcun termine quinquennale. La legge di conversione - è la tesi che propone il ricorso- non poteva intro- durre il requisito del quinquennio per la residenza o la dimora, in quanto tale re- quisito non è previsto nella decisone quadro 584/2002, tale fonte essendo l'unico parametro per la armonizzazione e l'adeguamento di cui alla legge delega, né ri- sulterebbe in alto modo consentito dalla legge delega 117/2019, né esplicita- mente, né implicitamente.

Perciò, alla luce di tali considerazioni, un'interpreta- zione costituzionalmente orientata degli artt. 18 bis e 19, anche sulla scorta della "o" disgiuntiva contenuta nel testo delta prima norma, doveva per il ricorrente essere intesa nel senso che per la "residenza" non sia richiesto il requisito del quinquennio, mentre questo periodo temporale può essere valutato in relazione alla "dimora". E tale interpretazione comporterebbe che la sentenza impugnata sarebbe nulla, ai sensi dell'art. 606 lett. b cod. proc. pen. in relazione agli artt. 18- bis e 19 I. 69/2005 atteso che è stata depositata in atti, ma non valutata dall'im- pugnata sentenza la carta di identità del Glica, dalla quale risulta la residenza in Italia, in Latina, Piazzale Carturan n.

5. In ogni caso, si evidenzierebbe l'illegittimità costituzionale di tali norme in relazione al principio di cui all'art. 27 Cost, a causa dell'omessa valutazione della ulteriore maggiore garanzia di rieducazione del condannato nel paese richiedente ovvero nel paese richiesto della consegna. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza degli art. 19 e 20 L 69/2005, avendo la Corte capitolina operato una decisione cumulativa dei due mandati di arresto illegittimamente, stabilendo il citato art. 20 che in caso di con- corso di richieste di consegna la Corte deve previamente operare la scelta formale circa il MAE al quale dare la precedenza, scelta non operata.

Sotto ulteriore profilo, ad avviso del ricorrente, l'impugnata sentenza pur ri- levando che il reato di favoreggiamento della prostituzione è stato commesso in Italia, Germania e Svizzera dal 2012 al 2016, avrebbe mancato di rilevare che detto reato non è stato commesso nel Paese richiedente la consegna. Ed invero, dalla motivazione risulterebbe che detto reato sarebbe stato commesso prevalen- temente in Italia. Infine, il ricorrente lamenta che il reato contestato di favoreggiamento della prostituzione sia stato commesso in parte in Italia e ciò avrebbe dato facoltà alla Corte territoriale di rifiutare la consegna, a prescindere dalla pendenza di un pro- cesso in Italia.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. In premessa, quanto al primo e al terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di norme costituzionali (artt. 24 e 111 con il primo motivo e art. 3 con il terzo) va rilevato che la denuncia di violazione di norme costituzionali (così come di norme CEDU) non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett.

b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551), che è stata proposta solo in relazione al secondo motivo di ricorso. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti).

3. Quanto al primo profilo di doglianza, per il resto, lo stesso è manifesta- mente infondato, in quanto la decisione impugnata, contrariamente a quanto si assume in ricorso, con motivazione logica e congrua, oltreché corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- ha preso in esame gli elementi difensivi elencati, e ne ha condivisibilmente tratto il convin- cimento della loro inadeguatezza a comprovare la legittima ed effettiva dimora del prevenuto nel territorio dello Stato italiano da almeno cinque anni. In particolare, la Corte territoriale ha esaustivamente e con argomentazioni logiche messo in luce che il contratto di locazione è recente, la data di attribuzione del codice fiscale non assume alcuna valenza in ordine alla effettiva e stabile pre- senza del Glica sul territorio italiano, ed i precedenti dattiloscopici riscontrati, dai quali si ricava la sua identificazione con diversi alias, risultano antitetici al percorso di reinserimento sociale sotteso alle norme invocate.

4. Manifestamente infondati sono anche il secondo motivo di ricorso e la de- dotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 18-bis e 19 I. 609/2005 per contrasto con gli artt. 24, 76 e 117 Cost. In proposito va evidenziato che di recente questa Corte di legittimità ha rite- nuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una perma- nenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, in quanto la scelta non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, nè con la finalità di reinserimento sociale del condannato (così Sez. 6, n. 18124 del 6/5/2021, Hathazi, Rv. 281271 alla cui condivisibile motivazione si rimanda).

La Corte capitolina dà atto nel provvedimento impugnato che non emergono concreti elementi sui quali possa poggiarsi un plausibile giudizio di legittima ed effettiva residenza o dimora quinquennale del soggetto nel territorio italiano ai fini della eventuale applicazione del disposto di cui all'art. 18bis, co. 2 e 19, lettera b, Legge 69/2005 (come modificata dal D.Lgs 10/ 2021) ai fini della esecuzione in Italia della pena di cui al mandato a fini esecutivi o del rinvio in Italia all'esito del procedimento di cui al mandato a fini processuali, in quanto - come già evidenziato nell'ordinanza di convalida dell'arresto - i punti di riferimento del Glica in Italia risultano oltremodo recenti, come il contratto di locazione della abitazione in cui ha dichiarato di alloggiare (risalente al 31 maggio u.s.).

La data di attribuzione del codice fiscale italiano (risalente al 2014, come precisato dall'interessato nell'udienza dinanzi alla Corte territoriale) - si legge ancora nel provvedimento impugnato- non consente, di per sé, di esprimere un giudizio di effettivo inseri- mento del soggetto nel tessuto socio lavorativo del Paese né di una sua effettiva e stabile presenza nel territorio, circostanza ineludibile ai fini della applicazione del principio sancito dall'art. 18 bis comma 2 e 19 lettera b) della L.69 / 2005, espresso dai termini "legittimamente ed effettivamente residente".

Dunque, come rileva la congrua e logica motivazione dei giudici romani, la sola traccia della presenza del Glica in Italia in epoca risalente è quella che si rileva dai precedenti dattiloscopici del soggetto, in cui è stato identificato con diversi alias, circostanza antitetica al percorso di inserimento sociale sotteso alle norme testé menzionate.La Corte territoriale, per confutare le argomentazioni difensive in ordine al "quinquennio" previsto dalla vigente normativa ai fini della applicabilità degli artt. 18- bis comma 2 e 19, lettera b) della legge 60/2005, richiama conferentemente il dictum di Sez. 6, n. 43011 del 6/11/2012, Vaduva, Rv. 253794 secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in consi- derazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla Legge 22 aprile 2005 n. 69 presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estempo- raneo dello straniero nello Stato, dai cui indici concorrenti - quali la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali - è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni (conf.

Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, Chiriach, Rv. 258414; Sez. 6, n. 9767 del 26/2/2014, Echim, Rv. 259118; Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, Rv. 261375; Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton Robert, Rv. 274313). Orbene, l'art. 15 del d.lgs. n. 10/2021 è intervenuto sull'art. 18-bis della legge n. 69/2005 riscrivendolo ex novo nei termini che seguono: «Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). - 1. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:

a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emis- sione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati com- messi al di fuori del suo territorio;

b) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale.

2. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legitti- mamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno»". L'art. 17 del d.lgs. n. 10/2021 è intervenuto, invece, sull'art. 19 della legge n. 69/2005 provvedendo alla sostituzione della norma precedentemente vigente con la seguente: "l. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'au- torità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti con- dizioni:

a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena in- flitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite;

b) se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio ita- liano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condi- zione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emis- sione»".

Orbene, al di là della sua genericità (non essendo state specificate dal ricor- rente le ragioni della violazione dei parametri costituzionali, lamentate generica- mente e in modo non perspicuo), appare con tutta evidenza la manifesta infonda- tezza della questione di legittimità costituzionale proposta. Il termine quinquennale apposto - come ha correttamente rilevato la Corte territoriale- non costituisce un aggravamento rispetto alla normativa previgente, ma una specificazione più favorevole per i cittadini europei, in assenza della quale t~lb si sarebbe comunque dovuta valutare la ricorrenza degli indici rivelatori della legittima ed effettiva dimora o residenza sul territorio, come visto dalla con- solidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità previgente alla novella del 2021, non sussistenti nella specie.

Diversamente opinando, in altri termini, come ricorda la Corte territoriale, sarebbe invece necessario valutare l'effettività del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, sulla scorta degli indici sopra richiamati dalla Corte Suprema e che troverebbero, nella fattispecie, un insormontabile ostacolo nelle vicende giu- diziarie dell'interessato quali emergono dai precedenti dattiloscopici in atti, già menzionati.

5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 20 I 69/2005 la stessa appare frutto di un' erronea lettura della norma, che disciplina il caso in cui i mandati di arresto europei siano stati emessi da due o più Stati membri, e non, come nella specie, dal medesimo (testualmente: "Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento pe- nale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale").

Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito - e va qui ribadito- che la procedura di cui all'art. 20 L. 22 aprile 2005, n. 69, relativa al caso in cui due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, non viene in applicazione quando più mandati d'arresto europeo siano emessi da diverse autorità dello stesso Stato (così Sez. 6, n. 17951 del 28/4/2008, Romano, Rv. 239681 che, nell'affermare il principio, ha chiarito che, come si desume dall'art. 23, comma primo, L. n. 69 del 2005, la persona è con- segnata "allo Stato membro di emissione" e spetta quindi a quest'ultimo di rego- lare gli adempimenti conseguenti alla consegna e le competenze delle singole au- torità giudiziarie richiedenti).

Per il resto, la Corte territoriale ha dato conto argomentatannente e con- gruamente delle ragioni per le quali la circostanza che parte della condotta ascritta sia stata compiuta a Milano non costituisce motivo facoltativo di rifiuto, in assenza di potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la sua giurisdizione, nella insussistenza di indagini ad opera del giudice italiano su tali fatti. Affermando ciò la Corte capitolina ha operato, dunque, un buon governo del richiamato dictum di Sez. 6, n. 5929 del 11/2/2020, Rv. 278329 secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo alla consegna previsto dall'art. 18-bis, co. 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, per i fatti commessi in parte nel territorio dello Stato richiede quantomeno la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell'effettiva vo- lontà della Stato di affermare la propria giurisdizione.

Pertanto, stante l'esito della richiesta di informazioni formulata alla compe- tente Procura della Repubblica di Milano al fine di acquisire notizie in ordine alla eventuale esistenza di un procedimento concernente i fatti ascritti al GLIGA - e da cui è risultata l'assenza di procedimenti instaurati in quella sede giudiziaria a carico dell'odierno ricorrente, logica è stata la conclusione della Corte capitolina di non ravvisare elementi preclusivi al positivo riscontro della richiesta di consegna della A.G. romena, non evidenziandosi l'interesse dello Stato italiano ad affer- mare la propria giurisdizione in ordine alla vicenda in questione, solo in parte pre- sumibilmente (perché come rileva la Corte territoriale non c'è ancora condanna in merito) avvenuta anche nel territorio di Milano.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Si eseguano gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti