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Sentenza — n. 30028/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30028/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30028/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Torino, con sentenza del 2 novembre 2020 ha applicato a Johnson Celestine la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per l'illecita detenzione di 245,649 grammi di marijuana, pari a circa mg 16704 di principio attivo, corrispondente a 668 dosi medie singole (in Torino il 5 settembre 2020). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30028/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre preliminarmente rilevare la genericità dell'impugnazione, non avendo la difesa provveduto ad allegare alcun documento a sostegno delle proprie censure.

Parole chiave

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pene condizionali traffico aggravato di cocaina imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa liberazione condizionale sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 2 novembre 2020 ha applicato a Johnson Celestine la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JOHNSON CELESTINE nato il 19/09/1997 avverso la sentenza del 02/11/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 2 novembre 2020 ha applicato a Johnson Celestine la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per l'illecita detenzione di 245,649 grammi di marijuana, pari a circa mg 16704 di principio attivo, corrispondente a 668 dosi medie singole (in Torino il 5 settembre 2020). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge lamentando la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rileva, tale proposito, che il giudice del merito, pur reputando congrua la richiesta di applicazione pena, avrebbe del tutto omesso di valutare la possibilità di concedere il predetto beneficio nonostante la sussistenza dei presupposti di legge. Rappresenta, altresì, che era sua intenzione patteggiare una pena più elevata, condizionata tuttavia al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale e che ciò non era stato possibile a causa del mancato consenso sul punto da parte del Pubblico Ministero. La concessione del beneficio, aggiunge, sarebbe stata pertanto oggetto di trattativa tra le parti e, per tale ragione, il giudice avrebbe dovuto comunque valutarne la concedibilità in concreto. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. li procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre preliminarmente rilevare la genericità dell'impugnazione, non avendo la difesa provveduto ad allegare alcun documento a sostegno delle proprie censure.

3. Si desume inoltre dal motivo in esame che una prima richiesta di applicazione pena, subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, non aveva ottenuto il consenso del Pubblico Ministero e che, conseguentemente, era stata concordata in udienza una diversa pena senza alcun riferimento al predetto beneficio. Ciò nonostante, assume il ricorrente che il giudice del merito avrebbe dovuto comunque valutare la possibilità di concedere il beneficio e richiama, a sostegno di tale affermazione, una decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 21071 del 15/4/2016, Dubets, Rv. 266694).

4. Ciò posto, deve rilevarsi che, come ricordato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente ribadito il consolidato e condivisibile principio secondo cui in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio. (Sez. 2, n. 42973 del 13/6/2019, Val, Rv. 277610. Conf. Sez. 4, n. 34352 del 13/5/2003, Borzi, Rv. 228309; Sez. 1, n. 41307 del 18/9/2003, Witos Wintold, Rv. 225783; Sez. 5, n. 4124 del 23/6/1998, Foti, Rv. 211508).

5. Tale principio, peraltro, consente di ritenere superato quello richiamato in ricorso (sent. 21071/2016, cit.), secondo il quale in terna di patteggíamento, anche se l'imputato non ha subordinato l'efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla concedibilità del beneficio, qualora tale questione sia stata devoluta anche da una sola delle parti, tanto più qualora l'altra, con il proprio silenzio, abbia apprestato sostanziale acquiescenza alla richiesta Il richiamo a tale decisione, inoltre, risulta non pertinente, perché nella richiamata pronuncia si presuppone comunque che al giudice sia devoluta la questione relativa alla concessione del beneficio, sebbene con le modalità descritte, trattandosi nella fattispecie, come specificato nella motivazione, di un caso in cui le parti avevano indicato al giudice la pena da applicare senza alcun riferimento alla sospensione condizionale, ma nel corso dell'udienza, tuttavia, il difensore aveva richiesto al giudice di valutare la concedibilità d'ufficio del beneficio e sul punto, il pubblico ministero non aveva espresso né adesione né dissenso, sicché, rimanendo silente, si era implicitamente rimesso alle decisioni del giudice.

Si tratta, a ben vedere, di situazione del tutto diversa da quella in esame, dove evidentemente la pena è stata nuovamente concordata dalle partì senza tenere conto della pregressa richiesta della difesa, la quale, essendo stata presentata al Pubblico Ministero prima dell'udienza, non era neppure conosciuta dal giudice.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla • declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 29/7/2021 Il Presidente Adriano lasillo CORTE SUPREMA DI CASSAZION'L V SEZIONE PENALE DEPO