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Sentenza — n. 29894/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29894/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29894/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia disponeva la consegna di Vadim Brincoveanu alle autorità giudiziarie austriache, a seguito di mandato di arresto europeo emesso al fine del suo perseguimento per il delitto di furto aggravato. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 18-bis I. n. 69 del 2005. La Corte di appello pur a fronte di elementi documentali del radicamento nello Stato italiano del consegnando e della sua famiglia, non ha dìsposto il rifiuto della consegna ai sensi della citata norma o quantomeno ha omesso di verificare la sostanziale presenza di tale requisito. 2.2.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29894/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 10 aprile 2021, n. 44), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte di replica, richiamando i motivi di ricorso proposti ed insistendo per il loro accoglimento (con particolare riferimento al primo motivo, ha evidenziato i documenti già prodotti che dimostrerebbero il suo radicamento in Italia).

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedura di estradizione partenza dal paese situazione nel paese d'origine motivo d'espulsione violazione del bando

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bríncoveanu Vadim, nato in Moldavia il 22/07/1979 avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia disponeva la consegna di Vadim Brincoveanu alle autorità giudiziarie austriache, a seguito di mandato di arresto europeo emesso al fine del suo perseguimento per il delitto di furto aggravato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 18-bis I. n. 69 del 2005. La Corte di appello pur a fronte di elementi documentali del radicamento nello Stato italiano del consegnando e della sua famiglia, non ha dìsposto il rifiuto della consegna ai sensi della citata norma o quantomeno ha omesso di verificare la sostanziale presenza di tale requisito. 2.2.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 10 e 17 I. n. 69 del 2005 e 24 Cost.Il ricorrente non è stato informato della irrevocabilità della dichiarazione relativa al consenso alla consegna e alla rinuncia al principio di specialità. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 6 e 16 I. n. 69 del 2005 e 24 Cost.Il m.a.e. pervenuto il 10 giugno 2021 è carente dell'espressa enunciazione delle fonti di prova a carico del consegnando e del grado di partecipazione al reato. La Corte di appello doveva procedere alla richiesta di informazioni.

La violazione ha prodotto un vulnus anche alla difesa.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 10 aprile 2021, n. 44), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte di replica, richiamando i motivi di ricorso proposti ed insistendo per il loro accoglimento (con particolare riferimento al primo motivo, ha evidenziato i documenti già prodotti che dimostrerebbero il suo radicamento in Italia).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorrente con il primo motivo invoca una disposizione della legge n. 69 del 2005 (l'art. 18-bis) non rilevante nel caso in esame, posto che la consegna non è finalizzata all'esecuzione di una pena detentiva. In ogni caso, anche a voler considerare la pertinente disposizione applicabile al mandato di arresto europeo di tipo processuale (l'art. 19, lett. B, della stessa legge), la questione proposta è manifestamente infondata. In base all'art. 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la consegna può essere condizionata "se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni" e in tal caso l'esecuzione del mandato è"subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione".

Nel caso in esame il ricorrente è cittadino di un Paese non facente parte dell'U.E. e, anche a voler prospettare la questione di costituzionalità della omessa previsione della posizione del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea (ordinanza della Corte costituzionale n. 60 del 2021), difettano i requisiti richiesti dall'art. 19 cit. per farsi luogo all'apposizione della condizione del reinvio, ovvero quelli di una "legittima" ed "effettiva" residenza o dimora in Italia che risalga ad «almeno cinque anni». Il ricorrente non ha infatti documentato la ricorrenza dei presupposti necessari per individuare le condizioni di un suo possibile radicamento sul territorio da almeno un quinquennio, come previsto dalla richiamata disposizione normativa.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre ad essere privo di interesse, posto che il ricorrente non ha dato il consenso alla consegna e non ha rinunciato al principio di specialità. Gli artt. 10 e 14 I. n. 69 del 2005 prevedono invero che solo il consenso e la rinuncia, una volta resi, non siano più revocabili e che di tali conseguenze il consegnando debba essere reso edotto. In ogni caso, il ricorrente, non avendo prospettato l'esercizio di una prerogativa diversa da quella già manifestata (anzi insistendo in questa sede per non farsi luogo alla consegna), non ha allegato quale vulnus ne sia derivato al diritto di difesa dalla mancata informazione.

4. L'ultimo motivo articola censure manifestamente infondate e generiche. A seguito delle novelle del 2021, l'art. 6 I. n. 69 del 2005 non richiede più "l'indicazione delle fonti di prova" per la consegna di tipo processuale. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), I. cit. - che prevede che il m.a.e. debba contenere "la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato" - correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il fatto fosse chiaramente descritto dalla documentazione trasmessa dalle autorità austriache anche con riferimento al coinvolgimento del ricorrente nel furto avvenuto tra il 3 e il 5 maggio 2019 (si contesta invero al ricorrente di aver sottratto, previa effrazione, denaro e una cassaforte da un ufficio postale in territorio austriaco).La doglianza al riguardo è anche generica perché non evidenzia le lacune che non hanno consentito allo Stato italiano di esercitare i prescritti controlli sul «fatto» per il quale è chiesta la consegna (tra le tante, in tema di completezza delle informazioni, Sez. 6, n. 6758 del 06/02/2018, Rv. 272162).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale dei 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il 27/07/2021. Il Consiglie e estensore Il Presidente Ersilia nese A