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Sentenza — n. 29893/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29893/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29893/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Genova, quale giudice del riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona che aveva applicato 1'8 maggio 2021 a Armando Brahimi la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e trasporto in concorso di un ingente quantitativo di cocaina). Dal provvedimento in esame si evincono le seguenti circostanze. 1.2. Armando Brahimi è stato sottoposto a fermo del P.M., convalidato il 26 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, che nel declinare la sua competenza territoriale gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Regesto Legislator

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art. 27 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29893/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 1° aprile 2021, n. 44), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte di replica alla requisitoria, della quale ha rilevato la tardività. Ha concluso per l'inammissibilità degli argomenti spesi dal P.G. e ha richiamato i motivi proposti ed ha insistito per il loro accoglimento.

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per traffico di stupefacenti braccialetto elettronico uso del telefono cellulare alla guida importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 27 cod. proc. pen
A seguito di richiesta del P.M., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha emesso nei confronti del Brahimi una nuova ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Brahimi Armando, nato a in Albania il 15/11/1975 avverso la ordinanza del 28/05/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Genova, quale giudice del riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona che aveva applicato 1'8 maggio 2021 a Armando Brahimi la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e trasporto in concorso di un ingente quantitativo di cocaina). Dal provvedimento in esame si evincono le seguenti circostanze. 1.2. Armando Brahimi è stato sottoposto a fermo del P.M., convalidato il 26 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, che nel declinare la sua competenza territoriale gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

A seguito di richiesta del P.M., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha emesso nei confronti del Brahimi una nuova ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. 1.2. Le indagini di p.g. compiute sul traffico illecito di un ingente quantitativo di stupefacente, trasportato via mare in Italia all'interno di un container proveniente dall'Ecuador, avevano portato ad identificare nel Brahimi il soggetto facente parte del gruppo di tre persone che avevano prelevato il 16 aprile 2021 dall'area di stoccaggio dei container del porto di Vado Ligure il carico di stupefacente e che poi si erano allontanate a bordo di un Audi, inseguite dalle forze dell'ordine, riuscendo a darsi alla fuga, dopo aver abbandonato l'auto con i 121 panetti di cocaina (138 chili circa). 1.3.

Secondo il Tribunale, dagli atti emergeva un solido quadro gravemente indiziario a carico del Brahimi, quanto alla sua partecipazione con soggetti allo stato ignoti all'operazione di recupero dello stupefacente: la autovettura Fiat Ulysse di proprietà dell'indagato (risultata nella sua disponibilità come dimostrava la presenza di documentazione a luì riconducibile) era stata osservata dalla p.g. il 16 aprile 2021, allorquando il suo conducente la parcheggiava a Bergeggi, ovvero a breve distanza dal luogo dell'attività di prelievo della cocaina (situato invece a 300 chilometri dal luogo di residenza, in provincia dì Varese, dell'indagato) e saliva a bordo della Audi per trasferirsi nei pressi del porto e poi proseguire a piedi con gli altri due occupanti dell'auto presso il luogo di stoccaggio dei container dove era effettuato il prelievo; la stessa autovettura dell'indagato era stata rinvenuta parcheggiata alle prime ore dell'alba del giorno dopo nello stesso posto; le celle telefoniche agganciate dall'utenza mobile dell'indagato (risultata anch'essa nella sua disponibilità come dimostravano le chiamate fatte nel frangente alla sua convivente) avevano tracciato il suo progressivo trasferimento dal veronese al savonese in orario compatibile con la sua presenza sul posto al momento del fatto; l'indagato si era trattenuto nel luogo di residenza fino al pomeriggio del 16 aprile per farvi ritorno solo il pomeriggio del giorno successivo (in tal senso, deponevano le dichiarazioni rese dalla sua convivente e della sua ex moglie).

Il Tribunale, a fronte di tale quadro, riteneva da un lato che l'indagato non avesse offerto una spiegazione alternativa agli indizi raccolti a suo carico e dall'altro che fossero irrilevanti gli argomenti difensivi, che si appuntavano su due lacune investigative - la localizzazione dell'utenza mobile in una cella compatibile con la sua presenza nel porto di Vado Ligure e il suo riconoscimento ad opera degli operanti che avevano seguito le operazioni. Né potevano, secondo il Tribunale scalfire la piattaforma indiziaria le altre obiezioni mosse dalla difesa: il suo mancato coinvolgimento nelle operazioni di sopralluogo svolte in precedenza dagli ignoti concorrenti era plausibilmente dettato da una strategia operativa anche al fine di un eccesso di sicurezza; la scelta di presentarsi sul luogo con la propria auto e il proprio cellulare era spiegabile con la finalità dì coinvolgere soggetti di altre zone, sconosciuti agli inquirenti locali; a fronte della mancanza di nitidezza della vídeoripresa in cui il conducente della Fiat era salito a bordo dell'Audi dopo aver lasciato in sosta la sua auto andavano considerate le circostanze che le videoriprese non avevano registrato alcuna altra presenza nei pressi della autovettura dell'indagato che potesse giustificare una versione alternativa e che il cellulare di costui aveva agganciato di lì a poco la cella di Vado Ligure; pur essendo variabile l'ampiezza della cella telefonica di Vado Ligure era stato comunque dimostrato il trasferimento della utenza dell'indagato da Nogara a Bergeggí;

í contatti telefonici con la compagna durante le operazioni di prelievo e trasporto del carico erano compatibili con l'esigenza dell'indagato di rassicurare la donna per il suo mancato rientro la notte e con una durata tale da non intralciare lo svolgimento della illecita condotta; l'accesso a Facebook per vedere un filmato di un battesimo nel pieno dello svolgimento delle operazioni era anch'esso spiegabile, quant'anche attribuibile all'indagato, in termini compatibili con l'ipotesi accusatoria.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata ha respinto la censura difensiva, che aveva rilevato l'acritico e poco consapevole integrale rinvio dell'ordinanza cautelare alla motivazione di quella emessa in via d'urgenza dal Giudice per le indagini preliminari di Verona. Il Tribunale ha ritenuto legittimo tale rinvio, salvo qualche "imprecisione".

Si era affermato dal punto di vista difensivo che non fosse conclamata la presenza del ricorrente al porto con altri due soggetti già presenti nelle indagini. Tale punto non è stato affrontato ex professo dal Tribunale, che si è limitato ad affermare che doveva ritenersi provato con certezza che il ricorrente si fosse trasferito nel tardo pomeriggio del 16 aprile 2021 in un punto contiguo a quello teatro della condotta delittuosa e che la difesa non aveva allegato una diversa finalità di tale trasferta.Il Tribunale da un lato ha fondato il suo giudizio su dati equivoci (la mera contiguità spazio-temporale, una volta venuto meno il criterio di imputazione più pregnante, ovvero l'esito delle videoriprese) e dall'altro ha preteso illegittimamente dall'indagato l'onere di provare il contrario, svilendo con argomentazioni illogiche e apodittiche gli elementi dissonanti esposti dalla difesa (quali in particolare, le chiamate alla convivente e l'accesso al profilo Facebook).

Quanto alle esigenze cautelar', la motivazione è affetta da analoghe illogicità. L'incensuratezza del ricorrente è stata apoditticamente fatta degradare a fattore indiziario (quale ragione del suo coinvolgimento), mentre il pericolo di recidiva è stato giustificato da una congetturale capacità criminale dell'indagato (desunta dal fatto di recarsi "a comando" sul posto e dall'essere pronto a tutto pur di non recidere i legami delittuosi con i sodali) e dall'impossibilità di futuro suo recupero. Andavano considerate, oltre alla incensuratezza, la mancata partecipazione del ricorrente alla fase preparatoria, la assenza di elementi risultanti dalle perquisizioni, una vita affettiva stabile e serena e una esistenza modesta e lontana da logiche delittuose.

Apodittico è anche il rigetto della misura custodiale domiciliare anche presidiata dal braccialetto elettronico, giustificato con ruoli affidabili al ricorrente che non trovano alcun aggancio negli atti.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 1° aprile 2021, n. 44), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte di replica alla requisitoria, della quale ha rilevato la tardività. Ha concluso per l'inammissibilità degli argomenti spesi dal P.G. e ha richiamato i motivi proposti ed ha insistito per il loro accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. In via preliminare, quanto alla tardività della requisitoria del Procuratore generale, va evidenziato che già questa Corte ha precisato, in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, che l'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può soltanto determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti del procedimento (Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Rv. 280388). Nella specie, la difesa, pur rilevando la tardività della requisitoria, non ha sollevato alcuna eccezione, dimostrando vieppiù, con la memoria conclusiva, di aver avuto la possibilità di confrontarsi con le osservazioni del P.G.

3. Il ricorso esordisce con una critica all'impianto motivazionale dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona che peraltro non viene specificatamente attaccato con un'autonoma espressa censura. In ogni caso, va precisato che è legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a condizione che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero (per tutte, Sez. 6, n. 56455 del 04/12/2018, Rv. 274779).

4. Quanto al punto della gravità indiziarla, va rammentato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed aì limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audíno, Rv. 215828; tra tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Così delimitato il sindacato di legittimità, la ordinanza impugnata non è palesemente affetta dai vizi denunciati, avendo il Tribunale affrontato in modo adeguato gli elementi - in narrativa sopra indicati - che venivano a comporre la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente, tutti convergenti nel sostenere, con elevato grado di capacità dimostrativa, il giudizio di gravità indiziaria. Né risulta che si sia fatto ricorso all'inversione dell'onere della prova.

E' infatti principio già affermato da questa Corte in tema di misure cautelari che l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo quindi l'indagato l'onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dei°, 2021, Rv. 281047). Onere che nella specie il ricorrente non ha assolto, a fronte di elementi che oggettivamente deponevano per l'attribuibilità dei fatti contestati.

In tale prospettiva devono essere anche inquadrate le risposte fornite dal Tribunale alle critiche difensive, volte a evidenziare profili di criticità all'ipotesi accusatoria. Si tratta di argomenti esposti dal Tribunale in modo plausibile (in particolare per quelli di pag.

7) e comunque (in particolare per le chiamate alla convivente e l'accesso a Facebook) non in grado di minare in termini di decisività l'impianto motivazionale, in quanto suscettibili di molteplici ricostruzioni compatibili con ì fatti noti, in assenza dì una spiegazione alternativa degli elementi gravemente indizianti.

3. Neppure in ordine alle esigenze cautelati l'ordinanza è suscettibile di censura. La pericolosità sociale in termini di pericolo di recidiva è giustificata dal Tribunale in modo adeguato, facendo leva sugli indici rivelatori indicati dall'art.274 cod. proc. pen., costituiti dalle specifiche modalità e circostanze del fatto. Il Tribunale ha infatti evidenziato, a fronte della dedotta incensuratezza del ricorrente, lo straordinario "peso" criminale dell'operazione delittuosa associata alla necessaria affidabilità di coloro chiamati a prendervi parte, sintomatici della concreta capacità criminale del ricorrente.

Proprio la modestia della vita sociale (la gestione in crisi di una scuola guida) con la prospettiva di facili guadagni veniva, ad avviso del Tribunale, a giustificare unitamente alla recentissima datazione delle condotte l'esistenza del pericolo anche attuale di recidiva, intesa come capacità a delinquere alla presenza di occasioni prossime al reato. Quanto poi all'adeguatezza della misura, il Tribunale ha ritenuto che il ruolo del ricorrente nell'operazione non fosse soltanto quello di "recuperatore" della droga, così da escludere l'adeguatezza della misura domiciliare, anche assistita dal presidio elettronico.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica a fronte dei dati acquisiti dalle investigazioni.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/