Sentenza — n. 29892/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza, rideterminava la pena inflitta a Scagliola Alessandro alla misura indicata in dispositivo e gli concedeva il beneficio della non menzione della condanna, riconfermandone la responsabilità per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 236 bis legge fallimentare, perché: "quale professionista autore della relazione ex art. 161, comma 3, 1. fa/I., allegata alla domanda di concordato (della srl Edilizia Ambiente dichiarata fallita il 7 marzo 2014), esponeva .. informazioni false ed ometteva di riferire informazioni rilevanti; in particolare indicando passività per euro 277.680,13 a fronte di passività accertate dal curatore - risalenti ad epoche anteriori alla presentazione del piano - per euro 487.255,52, prevedendo compensazioni d'imposta vietate nel caso di specie (per la presenza di iscrizioni a ruolo) ed inoltre omettendo di riferire informazioni rilevanti riguardo la tipologia delle verifiche effettuate ed í criteri di stima adottati (circostanze che non avrebbero consentito alcuna effettiva assegnazione ai creditori chirografari)". 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29892/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto all'eccezione processuale sollevata nella memoria deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., il rìcorrente è rappresentato davanti a questa Corte dal difensore, iscritto all'albo speciale, che, in forza di tale legittimazione, ha sottoscritto il ricorso. Ne deriva che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato, nel caso di specie, regolarmente e correttamente notificato presso l'unico difensore, del ricorrente, legittimato a comparire, non avendone titolo (neppure a controfirmare la memoria) il precedente difensore, non iscritto all'albo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAGLIOLA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 01/09/1939 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si è proceduto in forma scritta ed in presenza; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; letto il parere Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza, rideterminava la pena inflitta a Scagliola Alessandro alla misura indicata in dispositivo e gli concedeva il beneficio della non menzione della condanna, riconfermandone la responsabilità per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 236 bis legge fallimentare, perché: "quale professionista autore della relazione ex art. 161, comma 3, 1. fa/I., allegata alla domanda di concordato (della srl Edilizia Ambiente dichiarata fallita il 7 marzo 2014), esponeva .. informazioni false ed ometteva di riferire informazioni rilevanti; in particolare indicando passività per euro 277.680,13 a fronte di passività accertate dal curatore - risalenti ad epoche anteriori alla presentazione del piano - per euro 487.255,52, prevedendo compensazioni d'imposta vietate nel caso di specie (per la presenza di iscrizioni a ruolo) ed inoltre omettendo di riferire informazioni rilevanti riguardo la tipologia delle verifiche effettuate ed í criteri di stima adottati (circostanze che non avrebbero consentito alcuna effettiva assegnazione ai creditori chirografari)". 1.1.
Con particolare riguardo alla ritenuta configurabilità del dolo del contestato reato (oggetto delle odierne censure), la Corte territoriale ed ancor prima il Tribunale avevano osservato come il professionista, incaricato di redigere la relazione prevista dall'art. 116 I. fall., non possa limitarsi ad una verifica formale dei dati emergenti dalla documentazione contabile ma debba, invece, accertatane la regolare tenuta, verificarne l'effettiva corrispondenza con la situazione economico-finanziaria della società, effettuando un controllo della passività, rilevando anche quelle potenziali, provvedendo inoltre, quantomeno a campione, a verificare le immobilizzazioni, il magazzino, i crediti e le ulteriori voci dell'attivo.
Accertato il patrimonio attuale, il professionista doveva anche attestarne la congruità rispetto ai tempi ed agli obiettivi del piano proposto. 1.2. Tutto ciò premesso, la Corte dì merito rilevava come, quanto alle informazioni fornite, nella relazione redatta dal prevenuto si erano esposti debiti per euro 277.680,13, a fronte di quanto accertato dal curatore (e già maturato all'epoca della relazione medesima) che era pari ad euro 487.255,52, con la conseguenza che non si sarebbe potuto pervenire alla prospettata distribuzione del 21,72 % ai creditori chirografari.
Né l'imputato aveva chiarito i criteri di calcolo adottati. Si era poi ipotizzata una compensazione fra IVA ed IRES vietata dalla legge. Su quanto contestatogli, il prevenuto nulla aveva opposto o argomentato. Le mail prodotte dalla difesa, scambiate fra l'imputato e l'amministratore della società, Felice Zaccaria, fra il 19 ed il 21 ottobre 2013 (pochi giorni prima del deposito della relazione), avevano consentito poi di acclarare che l'imputato, dopo avere richiesto l'invio della documentazione necessaria per effettuare le verifiche che gli competevano, si era limitato a quanto gli era stato riferito, riportando, in relazione, le voci, patrimoniali e reddituali, indicategli, senza procedere ad alcun ulteriore controllo.
Così concorrendo nell'occultare l'evidente stato di dissesto in cui la società versava, tanto da rendere del tutto inattuale il richiesto piano concordatario, ritardando, di conseguenza, l'altrimenti inevitabile declaratoria di fallimento.
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Non si era infatti raggiunta la prova che l'imputato avesse agito per colpa e non per il dolo necessario alla configurabilità del delitto ascrittogli. Il rag. Scagliola era stato, innanzitutto, costretto a chiedere ben due proroghe (il 16 settembre ed il 4 ottobre 2013) per concludere l'incarico assunto (la cui ultimazione era fissata per 24 ottobre 2013), dovute al ritardo con il quale l'amministratore della società gli aveva trasmesso la documentazione contabile.
Così che la relazione presentata, a causa della mancata consegna di tutto il compendio documentale, non poteva che considerarsi una bozza. Ne era una riprova la mali inviata all'amministratore della fallita il 19 ottobre 2013 (rimasta senza riscontro) in cui l'imputato aveva richiesto dei dati che erano stati poi contestati dal commissario giudiziale. Né il suo atteggiamento collusivo con l'amministratore della fallita poteva essere attendibilmente dedotto dal compenso versatogli di 9.351,00 oltre ad Iva, costituendo esso solo l'emolumento dovutogli.
In conclusione, era del tutto carente la prova dell'intento fraudolento che avrebbe determinato la condotta del prevenuto. Tanto che la stessa Corte di appello gli aveva rimproverato la mancata verifica dei dati piuttosto che la loro consapevole inveritiera esposizione. Peraltro, dalla relazione redatta dal prevenuto non ne era derivato danno alcuno ai creditori della fallita posto che il concordato, ammesso solo con riserva, era stato immediatamente revocato per il mancato deposito delle spese di procedura.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Mariella De Masellís, ha chiesto, con nota scritta, il rigetto del ricorso considerando che le circostanze di fatto evidenziate dalla Corte territoriale escludevano la mera colposità della inveritiera rappresentazione dei fatti oggetto della relazione dell'imputato.
4. I difensori del prevenuto inviavano memoria eccependo la mancata notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza in quanto notificato al solo Avv. Agnese Cattaneo che aveva sostituito, per la sola redazione dell'atto di ricorso, il precedente difensore Avv. Franco Grieco, non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Entrambi i citati difensori sottoscrivevano l'atto. Insistevano poi per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Quanto all'eccezione processuale sollevata nella memoria deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., il rìcorrente è rappresentato davanti a questa Corte dal difensore, iscritto all'albo speciale, che, in forza di tale legittimazione, ha sottoscritto il ricorso. Ne deriva che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato, nel caso di specie, regolarmente e correttamente notificato presso l'unico difensore, del ricorrente, legittimato a comparire, non avendone titolo (neppure a controfirmare la memoria) il precedente difensore, non iscritto all'albo.
2. Quanto alle argomentazioni spese nell'unico motivo di ricorso le medesime sono inammissibili perché non tengono conto dei limiti del sindacato di legittimità che è deputato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri di questa Corte quello di una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, aveva dedotto l'elemento soggettivo del reato contestato, il dolo generico: - dalla circostanza che l'imputato si era limitato a riprodurre i dati economico- finanziari riferitigli, dopo vari solleciti, dall'amministratore della società, senza provvedere ad alcuna verifica della loro concreta rispondenza al vero, pur se tale riscontro costituiva la parte essenziale del suo incarico professionale (e della funzione attestativa ricoperta); - dal fatto che, nella relazione che accompagnava la richiesta di ammissione alla procedura concordataria, tali dati fossero stati presentati come rispondenti al vero, a seguito del controllo che si assumeva essere stato effettuato, e non come il mero portato delle indimostrate affermazioni dell'amministratore della società (come, non avendo, in ipotesi, ricevuto la necessaria documentazione, il prevenuto avrebbe dovuto specificare, se avesse inteso riferire il vero); - dal comportamento successivo ai rilievi del curatore - rispetto alla falsità dei dati indicati nella relazione - non avendo, l'imputato, argomentato alcunchè di specifico sulle ragioni della quantificazione delle voci contestate, sui criteri seguiti per determinarle e sui controlli, anche a campione, sulle medesime concretamente effettuati (o non potuti svolgere a cagione della mancata collaborazione dell'amministratore).
3. In altri termini, la Corte di merito aveva dato conto di una pluralità d circostanze di fatto dalle quali doveva congruamente dedursi che il ricorrente si fosse consapevolmente discostato dai compiti accertativi ed attestativi assegnatigli dalla legge (a tutela dei creditori, oltre che dell'ordinato svolgersi delle procedure concorsuali), senza fornire giustificazione alcuna ed anzi, assumendo i dati economici della società come rispondenti al vero, concretamente concorrendo ad ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, così che tale condotta deve essergli attribuita a titolo di dolo e non di mera colpa (vd l'analogo principio fissato dalla pronuncia delle Sezioni unite - n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 - in tema di bancarotta patrimoniale per "falso valutativo").
4. Quanto, infine, alle ulteriori osservazioni della difesa circa la mancata prova del conseguimento di un ingiusto profitto, da parte del ricorrente, e del danno cagionato ai creditori, occorre ricordare che, entrambe le circostanze menzionate sono previste solo a titolo di aggravanti del contestato reato (rispettivamente ai commi 2 e 3 dell'art. 236 bis I. fall.) e che, come tali, non essendo state contestate al prevenuto, la loro assunta assenza o la loro eventuale presenza non assumono rilievo alcuno.
5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas