Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47369/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded ground regarding factual re-evaluation by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47369/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground raised was manifestly unfounded and exceeded the scope of a legitimacy review. The appellant argued she lacked concrete availability of funds on her Postapay card, but the appellate court correctly identified the card's activation requiring identity documents as the decisive element proving her involvement. The court ruled that re-evaluating factual findings is exclusively the province of the trial judge, not the cassation court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or adopt new parameters for fact reconstruction, reserving such powers exclusively to the court of first instance, and an appeal based on a manifestly unfounded ground is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal manifestly unfounded ground re-evaluation of facts scope of cassation postapay card fraud procedural competence costs of appeal abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Cass. pen., sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia
253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISLAGHI VIRGINIA nato a MAGENTA il 15/10/1966 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 29/04/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di GENOVA in data 7/11/2016 aveva condannato CISLAGHI Virginia a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a GENOVA 1'8/08/2014, con la sospensione della pena. CISLAGHI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità; sostiene che, pur essendo vero che l'imputata aveva chiesto e ottenuto l'attivazione della carta Postapay, non risulterebbe che ne avesse avuta la concreta disponibilità e che avesse prelevato le somme su di essa accreditate dalle persone offese.

Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo proposto, articolato in fatto, e quindi al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che l'elemento decisivo nella vicenda in esame fosse, al di là dei telefoni adoperati, la carta di Postapay intestata dall'imputata: su di essa era confluita la somma oggetto della truffa, per aprire la quale all'ufficio postale era stata necessaria l'esibizione del documento di identità e del codice fiscale, sì che non regge l'ipotesi alternativa che a ciò avesse provveduto altri. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 DEPOSITATAI IN CANCELLERIA Il consigliere estensore i Il Presi ente AlfrOdo Mantovano ! i 3 0 WC 2021 Lucia 'penali '