Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47368/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47368/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47368/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSALI YOUSSEF nato il 26/02/1995 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di GENOVA in data 9/06/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MOUSALI Youssef a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in plurimi episodi di rapine pluriaggravate e di lesioni personali aggravate, oltre che di simulazione di reato, commessi a GENOVA fra ottobre e novembre 2019, con la recidiva qualificata. MOUSALI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la CORTE territoriale valorizzato la confessione da lui resa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47368/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
altri capi d'accusa gravi addebiti penali aggravamento della pena tentate lesioni personali gravi pene condizionali altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSALI YOUSSEF nato il 26/02/1995 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di GENOVA in data 9/06/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MOUSALI Youssef a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in plurimi episodi di rapine pluriaggravate e di lesioni personali aggravate, oltre che di simulazione di reato, commessi a GENOVA fra ottobre e novembre 2019, con la recidiva qualificata. MOUSALI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la CORTE territoriale valorizzato la confessione da lui resa.

Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo proposto, avendo il Collegio di appello, pur sinteticamente, acclarato l'assenza di condizioni oggettive e soggettive tali da consentire la concessione delle attenuanti generiche: dall'insieme della pronuncia si evince sia la concreta gravità dei fatti illeciti oggetto di giudizio sia la presenza di precedenti penali a suo carico. Si tratta di una valutazione in fatto, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 'DEPOS IN CANCELLERIA ITATA Il consigliere estensore Il Presente Alfrébo M a ntoya no 30