Ordinanza — n. 47366/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTORIA GIOVANNI nato a MONDRAGONE il 22/07/1968 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/01/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di GROSSETO in data 4/06/2018 aveva condannato VITTORIA Giovanni a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di tentativo di furto aggravato e di ricettazione, commessi il primo a GROSSETO, il secondo in località imprecisata il 7/05/2011, con la recidiva pluriqualificata. VITTORIA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce genericamente il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e all'intervenuta prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 47366/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTORIA GIOVANNI nato a MONDRAGONE il 22/07/1968 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/01/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di GROSSETO in data 4/06/2018 aveva condannato VITTORIA Giovanni a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di tentativo di furto aggravato e di ricettazione, commessi il primo a GROSSETO, il secondo in località imprecisata il 7/05/2011, con la recidiva pluriqualificata. VITTORIA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce genericamente il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e all'intervenuta prescrizione.
Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti. La CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha confermato la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, senza che con essa si sia confrontato il ricorso, mentre a proposito della evocata prescrizione ha rimarcato il riconoscimento della recidiva pluriqualificata, che allunga sensibilmente il relativo termine, certamente non completato al momento della pronuncia di appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presi nte Alfredo Mantovano Lu& Imp4riali r (\e EPOSITAtAt IIN CANCt.t 30 DIC 202) FurYz