Italian Supreme Court dismisses appeal claiming physical condition excuses aggravated robbery attempt liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued that a cast on his wrist at the time of the crime rendered him incapable of committing aggravated robbery, while the prosecution contended the cast was hidden by his equipment. The court rejected this, noting the lower courts had already established the appellant's identity in surveillance footage and deemed the physical condition irrelevant to the aggravated nature of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower courts' reasoning regarding the defendant's identity and the nature of the crime is not subject to review in this stage of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTT AHMED HASSAN nato il 20/06/1991 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/02/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PRATO in data 6/05/2016, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BUTT Hamed Hassan a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in tentativo di rapina aggravato e in lesioni personali aggravate, commessi a PRATO il 2/11/2014. BUTT propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivo il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, quanto alla incompatibilità fra le condotte contestate e le condizioni fisiche del ricorrente, che al momento dei fatti aveva un gesso per una lesione al metacarpo.
Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti. La CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha confermato la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, senza che con essa si sia confrontato il ricorso, se non in termini del tutto generici. Il Collegio di appello ha infatti il riconoscimento del suo volto come quello di uno degli autori del reato nei fotogrammi estratti dai filmati da parte delle persone offese, e ha ritenuto irrilevante che non fosse stato evidenziato il gesso al polso, perché probabilmente nascosto dal giubotto che indossava.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presid / Alfredo JMantovano L mperiali