Italian Supreme Court dismisses appeal as frivolous due to lack of merit and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded. The appellant argued for a review of the appellate court's reasoning and the application of generic mitigating circumstances, but the court found no substantive issues to address. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the court lacks jurisdiction to re-examine facts or general legal principles already settled by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIA.] ADRIATIK nato a VALONA( ALBANIA) il 06/05/1989 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 1°/07/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in data 21/05/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato ALIAJ Adriatik a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di furto aggravato e di ricettazione, commessi a FIRENZE il 12/02/2015. ALIA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, censurando che il Collegio di appello abbia ripreso le argomentazioni del TRIBUNALE; come secondo, il vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti. La CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha confermato la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, senza che con essa il ricorso si sia confrontato, se non in termini del tutto generici, e ha ribadito le ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche, individuate nei precedenti penali, tali da giustificare la recidiva qualificata, e nel comportamento processuale privo di resipiscenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Alfredo Mantovano re,p „DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 DIC 2021