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Ordinanza — n. 47361/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing mitigation and probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47361/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were manifestly unfounded. The appellant argued for the application of specific statutory mitigation and generic leniency, while the lower court rejected these based on the gravity of the robbery and the defendant's prior criminal record. Consequently, the court ruled that the appellate judgment was not subject to review on these points and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is sufficient and not subject to scrutiny on these specific points.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds generic mitigation suspension of sentence court costs reati violenti rapina tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
HADDED propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADDED RAMI nato il 14/12/1999 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 29/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in data 13/07/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato HADDED Rami a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina e di lesioni personali, commessi a FIRENZE il 2/07/2020, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. HADDED propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., con riferimento alle lesioni personali; come secondo, il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; - come terzo, il vizio di motivazione per l'omessa concessione della sospensione della pena.

Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti. La CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità: - ha escluso la tenuità del fatto quanto alle lesioni personali, facendo riferimento alla gravità in concreto della condotta, poiché la violenza è stata adoperata allo scopo di commettere la rapina; ha fatto riferimento ai precedenti penali e giudiziari, sussistenti per numero, gravità e specificità nonostante l'imputato avesse poco più di venti anni al momento del fatto, quali ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, e tali da precludere la prognosi di non reiterazione di illeciti penali, e quindi preclusivi della sospensione della pena.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfrro Mantovano iali • C-L)-f .DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 3 Or DIC 20Z1 n.