Ordinanza — n. 47357/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHAMI AYMANE nato il 13/12/1995 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdetcravvise-age~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 6/05/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 24/11/2020 aveva condannato BAHAMI Aymane a pena di giustizia per il reato di tentativo di rapina, commesso a TORINO il 31/10/2020, con la recidiva pluriqualificata. BAHAMI propone ricorso personale per cassazione per motivi inerenti le attenuanti, la recidiva, l'entità della pena e, da ultimo, la preclusione a difendersi da sé medesimo nel giudizio di cassazione, ipotizzando quanto a essa la violazione della Costituzione e della Convenzione EDU.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 47357/2021 — snpen · Corte di Cassazione: BAHAMI propone ricorso personale per cassazione per motivi inerenti le attenuanti, la recidiva, l'entità della pena e, da ultimo, la preclusione a difendersi da sé medesimo nel giudizio di cassazione, ipotizzando quanto a essa la violazione della Costituzione e della Convenzione EDU.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHAMI AYMANE nato il 13/12/1995 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdetcravvise-age~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 6/05/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 24/11/2020 aveva condannato BAHAMI Aymane a pena di giustizia per il reato di tentativo di rapina, commesso a TORINO il 31/10/2020, con la recidiva pluriqualificata. BAHAMI propone ricorso personale per cassazione per motivi inerenti le attenuanti, la recidiva, l'entità della pena e, da ultimo, la preclusione a difendersi da sé medesimo nel giudizio di cassazione, ipotizzando quanto a essa la violazione della Costituzione e della Convenzione EDU.
Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017: tale norma è coerente con la Costituzione, visto il profilo di esclusiva legittimità del vaglio proprio di questa S.C., che esige la qualificazione professionale nell'articolazione delle censure contro i provvedimenti impugnati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presid t ?- Alfredo 'fvlantovano Luci eriali ,DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 3 pie 201211, FU