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Ordinanza — n. 47355/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47355/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47355/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MON DELLO FRANCESCO nato a TORINO il 10/07/1939 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 8/04/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 15/11/2018 aveva condannato MONDELLO Francesco a pena di giustizia per il reato di ricettazione, riguardante una serie di dipinti falsamente attribuiti a vari autori, commesso a TORINO il 9/03/2011, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nel senso che dichiarava detto reato estinto per prescrizione e confermava la disposta confisca delle opere pittoriche in sequestro. MONDELLO Lucio propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione sulla mancata assunzione come testimone dell'ausiliario del P.M.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47355/2021 — snpen · Corte di Cassazione: BERTONE Carla, che sarebbe rilevante ai fini della decisione. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo proposto, avendo la CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, sottolineato le ragioni per le quali non sussista nella specie la prova evidente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. della non sussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato: ragioni con le quali nel ricorso costui non si confrontava, per limitarsi alla richiesta di escussione di un teste, che peraltro non risulta aver sollecitato coi motivi di appello.

Parole chiave

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sequestro di documenti confisca di valori patrimoniali bene sequestrato licenziamento per furto illecita violenza sequestro politico

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Manifestamente infondato è il motivo proposto, avendo la CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, sottolineato le ragioni per le quali non sussista nella specie la prova evidente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MON DELLO FRANCESCO nato a TORINO il 10/07/1939 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 8/04/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 15/11/2018 aveva condannato MONDELLO Francesco a pena di giustizia per il reato di ricettazione, riguardante una serie di dipinti falsamente attribuiti a vari autori, commesso a TORINO il 9/03/2011, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nel senso che dichiarava detto reato estinto per prescrizione e confermava la disposta confisca delle opere pittoriche in sequestro. MONDELLO Lucio propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione sulla mancata assunzione come testimone dell'ausiliario del P.M.

BERTONE Carla, che sarebbe rilevante ai fini della decisione. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo proposto, avendo la CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, sottolineato le ragioni per le quali non sussista nella specie la prova evidente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. della non sussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato: ragioni con le quali nel ricorso costui non si confrontava, per limitarsi alla richiesta di escussione di un teste, che peraltro non risulta aver sollecitato coi motivi di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Pre ente Alfredo Mantovano L I ieriali i r(6z-a ?DEPOSITATA IN CANCELLER