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Ordinanza — n. 47354/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47354/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47354/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTIGIANO MICHELE nato a BARI il 06/04/1986 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 27/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BARI in data 16/05/2019 aveva condannato CORTIGIANO Michele a pena di giustizia per il reato di ricettazione, riguardante consistenti quantitativi di sigarette e di tabacchi, accertato a BARI il 26/07/2012, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CORTIGIANO Lucio propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, poiché quest'ultima si sarebbe fondata sulle modalità di custodia dei tabacchi di provenienza illecita, mentre nell'atto di appello l'imputato aveva sottolineato che egli teneva quella merce in un vano scala facilmente visionabile e accessibile ai controlli, a riprova della sua non consapevolezza dell'origine di quei beni da una rapina.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47354/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non è dunque corretto asserire che la condanna si fosse fondata esclusivamente sull'occultamento della merce in un vano scala diverso dall'esercizio di tabacchi gestito dall'imputato, che se mai - come la CORTE ha chiarito - rappresenta un ulteriore elemento di consapevolezza della provenienza illecita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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origine delle merci pericolo di traffico di stupefacenti prove acquisite illegalmente alibi difesa contro le pratiche commerciali illecite situazione nel paese d'origine

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTIGIANO MICHELE nato a BARI il 06/04/1986 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 27/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BARI in data 16/05/2019 aveva condannato CORTIGIANO Michele a pena di giustizia per il reato di ricettazione, riguardante consistenti quantitativi di sigarette e di tabacchi, accertato a BARI il 26/07/2012, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CORTIGIANO Lucio propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, poiché quest'ultima si sarebbe fondata sulle modalità di custodia dei tabacchi di provenienza illecita, mentre nell'atto di appello l'imputato aveva sottolineato che egli teneva quella merce in un vano scala facilmente visionabile e accessibile ai controlli, a riprova della sua non consapevolezza dell'origine di quei beni da una rapina.

Contesta altresì l'avvenuto raggiungimento della prova della corrispondenza fra il compendio della rapina e quei tabacchi. Con nota pervenuta il 15/11/2021 il difensore chiede l'assegnazione del giudizio alla sezione ordinaria, e non a questa 7^ sezione, ravvisando l'insussistenza di motivi di inammissibilità, e rimarcando che CORTIGIANO custodiva quei tabacchi nel vano scala della sua abitazione perché temeva potessero essere rapinati se condotti in tabaccheria. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo proposto, avendo la CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, sottolineato per un verso la corrispondenza - per qualità e quantità - fra i tabacchi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato e quelli oggetto della rapina di poco antecedente, per altro verso l'insuperabilità del dato oggettivo costituito dalla mancata giustificazione del relativo acquisto con regolare fattura per i 18 mesi antecedenti al loro rinvenimento.

Non è dunque corretto asserire che la condanna si fosse fondata esclusivamente sull'occultamento della merce in un vano scala diverso dall'esercizio di tabacchi gestito dall'imputato, che se mai - come la CORTE ha chiarito - rappresenta un ulteriore elemento di consapevolezza della provenienza illecita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano L Imperiali r‘mo-cm--rp,,