Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47349/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47349/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47349/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI MELANIA MANOLA nato a GATTINARA il 02/08/1991 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 25/03/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ASTI in data 5/03/2018 aveva condannato FERRARI Melania Manola a pena di giustizia per il reato di concorso in tentativo di truffa in danno di COMPASS spa, commesso ad ASTI fra il 2 e il 17 ottobre 2014, con risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituita parte civile. La CORTE territoriale riduceva l'entità del risarcimento e confermava per il resto la sentenza impugnata. FERRARI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, il vizio di motivazione sulla difformità fra quanto oggetto di imputazione e quanto ritenuto in sentenza, non avendo il Collegio di appello fornito una replica esauriente sul punto; - come secondo, il vizio di motivazione sulla idoneità della condotta dell'imputata a far configurare il tentativo, quando invece ella avrebbe realizzato atti preparatori non punibili; come terzo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; come quarto, il vizio di motivazione sulla mancata conversione della pena in sanzione sostitutiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Non si procede, come richiesto per iscritto dal difensore della parte civile, alla liquidazione delle spese in questo grado, non essendovi stata attività difensiva, al di là della mera sollecitazione alla declaratoria di inammissibilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata truffa falsità in documenti di servizio contraffazione di merci truffa in materia di prestazioni false indicazioni su attività commerciali complicità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI MELANIA MANOLA nato a GATTINARA il 02/08/1991 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 25/03/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ASTI in data 5/03/2018 aveva condannato FERRARI Melania Manola a pena di giustizia per il reato di concorso in tentativo di truffa in danno di COMPASS spa, commesso ad ASTI fra il 2 e il 17 ottobre 2014, con risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituita parte civile. La CORTE territoriale riduceva l'entità del risarcimento e confermava per il resto la sentenza impugnata. FERRARI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, il vizio di motivazione sulla difformità fra quanto oggetto di imputazione e quanto ritenuto in sentenza, non avendo il Collegio di appello fornito una replica esauriente sul punto; - come secondo, il vizio di motivazione sulla idoneità della condotta dell'imputata a far configurare il tentativo, quando invece ella avrebbe realizzato atti preparatori non punibili; come terzo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; come quarto, il vizio di motivazione sulla mancata conversione della pena in sanzione sostitutiva.

Il ricorso é inammissibile perché i motivi proposti sono manifestamente infondati. Così è: - per il primo, avendo con motivazione congrua e coerente la CORTE territoriale illustrato come il 'fatto diverso' esiga una radicale trasformazione del fatto, con pregiudizio per i diritti della difesa, mentre nella specie la contestazione è passata dal reato consumato a quello tentato; - per i secondo, poiché il Collegio di appello ha spiegato che per integrare la condotta di truffa tentata i raggiri devono essere astrattamente idonei a trarre in inganno la persona offesa, a prescindere dal risultato, diversamente il reato non sussisterebbe mai nella forma del tentativo, e che nella specie tale idoneità si è manifestata attraverso l'alterazione di un documento autentico, proveniente dalla sede milanese di COMPASS, e la telefonata di un soggetto qualificatosi come Carabiniere; per il terzo e per il quarto, in quanto l'artificiosa condotta dell'agente ha mostrato, attraverso l'artefazione documentale, una intensità di dolo incompatibile con la tenuità del fatto, mentre la sostituzione della pena pecuniaria a quella detentiva è stata chiesta ma non motivata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Non si procede, come richiesto per iscritto dal difensore della parte civile, alla liquidazione delle spese in questo grado, non essendovi stata attività difensiva, al di là della mera sollecitazione alla declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presi te Alfifedo Manp?vano L Imperiali c!/) DEPOSITATA i