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Ordinanza — n. 47346/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47346/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47346/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISIO GIUSEPPE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 20/04/1976 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLItdate--awiscratt~i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/04/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE in data 14/07/2020, aveva condannato FISIO Giuseppe a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di tentata estorsione continuata e aggravata, lesioni personali, e violazione delle prescrizioni correlate a una misura di prevenzione, commessi il 5/04/2017. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, rideterminava la pena, riducendola. FISIO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivi il vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità e per travisamento della prova.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47346/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata estorsione concussione sanzione penale contravvenzione riscossione di pene pecuniarie concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISIO GIUSEPPE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 20/04/1976 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLItdate--awiscratt~i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/04/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE in data 14/07/2020, aveva condannato FISIO Giuseppe a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di tentata estorsione continuata e aggravata, lesioni personali, e violazione delle prescrizioni correlate a una misura di prevenzione, commessi il 5/04/2017. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, rideterminava la pena, riducendola. FISIO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivi il vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità e per travisamento della prova.

Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Pres nte Alfrelo Mantovano L Imperiali _DEPOSITATA IN CANCELLE