Ordinanza — n. 47341/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DARIO nato a VERONA il 15/10/1971 avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 10/01/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ANCONA in data 26/04/2017 aveva condannato SPINELLI Dario a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 55 co. 9 d. Igs. n. 231/2007, commesso a MONTEMARCIANO il 28/06/2010, con la recidiva pluriqualificata. SPINELLI propone ricorso personale per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 47341/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 55 co. 9 d. Igs. n. 231/2007, commesso a MONTEMARCIANO il 28/06/2010, con la recidiva pluriqualificata. SPINELLI propone ricorso personale per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DARIO nato a VERONA il 15/10/1971 avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 10/01/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ANCONA in data 26/04/2017 aveva condannato SPINELLI Dario a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 55 co. 9 d. Igs. n. 231/2007, commesso a MONTEMARCIANO il 28/06/2010, con la recidiva pluriqualificata. SPINELLI propone ricorso personale per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfrédo Mantovano Lu Il 3 0 DIC 2021 FU