Ordinanza — n. 47339/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVITTI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 3/11/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PERUGIA in data 5/03/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SALVITTI Salvatore a pena di giustizia per il reato di truffa aggravata e continuata, commesso a PERUGIA nel febbraio 2019, con la recidiva pluriqualificata. SALVITTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione in ordine all'avere la CORTE territoriale ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640 co. 2 n. 2 bis in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., senza svolgere i necessari approfondimenti sulla capacità delle persone offese, basandosi esclusivamente sulla loro età anagrafica; - come secondo, il vizio di motivazione in ordine all'avere la CORTE di APPELLO applicato la recidiva, quando invece i precedenti penali non autorizzavano l'abitualità nel delinquere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 47339/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVITTI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 3/11/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PERUGIA in data 5/03/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SALVITTI Salvatore a pena di giustizia per il reato di truffa aggravata e continuata, commesso a PERUGIA nel febbraio 2019, con la recidiva pluriqualificata. SALVITTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione in ordine all'avere la CORTE territoriale ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640 co. 2 n. 2 bis in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., senza svolgere i necessari approfondimenti sulla capacità delle persone offese, basandosi esclusivamente sulla loro età anagrafica; - come secondo, il vizio di motivazione in ordine all'avere la CORTE di APPELLO applicato la recidiva, quando invece i precedenti penali non autorizzavano l'abitualità nel delinquere.
Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondati sono entrambi i motivi proposti, avendo la CORTE territoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, - quanto al primo, sottolineato la elevata incidenza dell'eta avanzata delle vittime (nate una nel 1931 e l'altra nel 1945) ai fini della riuscita dell'attività truffaldina; - quanto al secondo, correlato la recidiva pluriqualificata alla sequela di truffe, e quindi di delitti della medesima specie, indice di persistenza nel reato, nonostante le condanne via via ricevute, e quindi rivelative di pericolosità sociale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovar o C'e,/ p---0--toP EPOSITATA IN CA