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Ordinanza — n. 47335/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47335/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47335/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO ROBERTO nato a CROTONE il 17/02/1976 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 4/02/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CROTONE in data 15/10/2018 aveva condannato CARUSO Roberto a pena di giustizia per il reato di ricettazione, accertato a CROTONE il 9 luglio 2016. CARUSO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo generico come unico motivo il vizio di motivazione senza tuttavia specificare in che cosa esso sarebbe consistito. Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è del tutto generico, e non si confronta col merito dell'argomentazione della CORTE territoriale, esprimendo una critica vaga. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47335/2021 — snpen · Corte di Cassazione: CARUSO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo generico come unico motivo il vizio di motivazione senza tuttavia specificare in che cosa esso sarebbe consistito. Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è del tutto generico, e non si confronta col merito dell'argomentazione della CORTE territoriale, esprimendo una critica vaga. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione ricorso per cassazione cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale rimborso dell'intervento di cataratta impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO ROBERTO nato a CROTONE il 17/02/1976 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 4/02/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CROTONE in data 15/10/2018 aveva condannato CARUSO Roberto a pena di giustizia per il reato di ricettazione, accertato a CROTONE il 9 luglio 2016. CARUSO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo generico come unico motivo il vizio di motivazione senza tuttavia specificare in che cosa esso sarebbe consistito. Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è del tutto generico, e non si confronta col merito dell'argomentazione della CORTE territoriale, esprimendo una critica vaga. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Alfredo Mantovano c\u cr Cu-uv DEPOSITATAS y IN CANCELLERIA .3 U D1C