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Ordinanza — n. 47334/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47334/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47334/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la censura proposta, poiché il condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 14767 del 21/03/2017 dep. 24/03/2017 Rv. 269492 imputato Aquaro) è nel senso che "l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47334/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 3/02/2021, in riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 7/02/2018 aveva condannato NERI Giorgio a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di cui agli art. 617 bis e 648 co. 2 cod. pen., accertati a NAPOLI il 9/03/2011, dichiarava estinto per prescrizione il primo delitto e rideterminava la pena, con riferimento alla sola ricettazione. NERI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata applicazione della prescrizione anche alla ricettazione, versandosi nell'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen., mentre il Collegio di appello avrebbe calcolato il relativo termine avendo presente l'ipotesi di cui al co.

Parole chiave

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testimonianza della vittima responsabilità penale dei minori momento del reato verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
2 dell'art. 648 cod. pen., mentre il Collegio di appello avrebbe calcolato il relativo termine avendo presente l'ipotesi di cui al co.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI GIORGIO nato a NAPOLI il 18/03/1971 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 3/02/2021, in riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 7/02/2018 aveva condannato NERI Giorgio a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di cui agli art. 617 bis e 648 co. 2 cod. pen., accertati a NAPOLI il 9/03/2011, dichiarava estinto per prescrizione il primo delitto e rideterminava la pena, con riferimento alla sola ricettazione. NERI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata applicazione della prescrizione anche alla ricettazione, versandosi nell'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen., mentre il Collegio di appello avrebbe calcolato il relativo termine avendo presente l'ipotesi di cui al co.

1. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la censura proposta, poiché il condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 14767 del 21/03/2017 dep. 24/03/2017 Rv. 269492 imputato Aquaro) è nel senso che "l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Alfreao Mantovano entlio _DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 DIC 2021 11,