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Ordinanza — n. 47333/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for theft and receipt of stolen goods due to clear evidence of illegal origin.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47333/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Isidoro Montalbano inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft and receipt of stolen goods. Montalbano argued that the receipt charge should have been qualified as a minor offense of negligent purchase and that the prosecution failed to prove his awareness of the vehicle's illegal origin. The court rejected this, noting that the motorcycle's missing license plate and forced ignition block provided undeniable evidence of theft, proving the defendant's full consciousness of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 712 cod. pen.; The court correctly determined that the specific physical characteristics of the stolen vehicle, such as the absence of a license plate and the forced ignition block, objectively demonstrate the defendant's full awareness of the illegal origin, thereby precluding any doubt regarding the constitution of the crime of receipt.

Parole chiave

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receipt of stolen goods awareness of illegal origin aggravated theft inadmissible appeal evidence of theft guida senza autorizzazione dubbio circa il carattere di infrazione indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 712 cod. pen.
Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego di applicazione del disposto di cui all'art. 712 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 712 cod. pen
Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego di applicazione del disposto di cui all'art. 712 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO ISIDORO nato a PALERMO il 05/03/1978 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data *02/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PALERMO in data 15/06/2020 aveva condannato MONTALBANO Isidoro a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di furto pluriaggravato e continuato e di ricettazione, commessi a PALERMO nel 2018, riconosciute le attenuanti generica e disapplicata la contestata recidiva. MONTALBANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata qualificazione della ritenuta ricettazione nella contravvenzione di incauto acquisto, contestando che fosse stata provata la consapevolezza della provenienza illecita del ciclomotore oggetto del reato.

Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego di applicazione del disposto di cui all'art. 712 cod. pen., poiché il Giudice di appello ha correttamente ritenuto la piena consapevolezza in capo all'imputato della ricettazione sulla base delle condizioni del veicolo, che presentava l'evidente forzatura del blocco di accensione ed era privo di targa: elementi tali da escludere qualsiasi dubbio in ordine alla sua provenienza furtiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Alfredò Mantovano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 DIC 2