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Ordinanza — n. 47330/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47330/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47330/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRONELLA FRANCESCO nato a MACERATA il 31/12/1974 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 19/01/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ASCOLI PICENO in data 3/12/2018 aveva condannato GIRONELLA Francesco a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 55 co. 9 d. Igs. n. 231/2007, commesso a S. BENEDETTO del TRONTO il 4/12/2013, nel senso che rideterminava la pena, riducendola. GIRONELLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., che non potrebbe fondarsi esclusivamente sull'entità del danno.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47330/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 55 co. 9 d. Igs. n. 231/2007, commesso a S. BENEDETTO del TRONTO il 4/12/2013, nel senso che rideterminava la pena, riducendola. GIRONELLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., che non potrebbe fondarsi esclusivamente sull'entità del danno.

Parole chiave

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offesa al credito abuso di carte-chèques credito al consumo mezzo di pagamento danno ai creditori sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. proc. pen
GIRONELLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., che non potrebbe fondarsi esclusivamente sull'entità del danno.
art. 131 bis cod. pen
GIRONELLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRONELLA FRANCESCO nato a MACERATA il 31/12/1974 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 19/01/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ASCOLI PICENO in data 3/12/2018 aveva condannato GIRONELLA Francesco a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 55 co. 9 d. Igs. n. 231/2007, commesso a S. BENEDETTO del TRONTO il 4/12/2013, nel senso che rideterminava la pena, riducendola. GIRONELLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., che non potrebbe fondarsi esclusivamente sull'entità del danno.

Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego di applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen.: il Giudice di appello ha correttamente escluso nella condotta dell'imputato la tenuità del fatto, poiché con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, ha richiamato il disvalore della condotta in concreto da lui tenuta, con riferimento non soltanto al danno materiale patito dal titolare della carta di credito indebitamente utilizzata, bensì pure al pregiudizio per l'istituto di credito che l'aveva rilasciata e per l'affidabilità del mezzo di pagamento elettronico, compromessa da un uso indebito dello stesso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Pre"dente Alfredo Mantovano Ativ g_Loj )DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 DIC 2021