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Ordinanza — n. 47328/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47328/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47328/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANI MIRSAD nato il 14/10/1991 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 23/12/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BERGAMO in data 7/06/2017, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato HASANI Mirsad a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina aggravata, commesso a LALLIO il 24 luglio 2014. HASANI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo generico come unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della rapina, riprendendo elementi riguardanti la ricostruzione del fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47328/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è del tutto generico, e non si confronta col merito dell'argomentazione della CORTE territoriale, poiché esprime una critica vaga, con l'estrapolazione di scarni dati fattuali, cui il Collegio di appello ha dato puntuale risposta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale discriminazione e incitamento all'odio reato di pirateria della strada tentato assassinio infrazioni riguardanti la canapa caso di media gravità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANI MIRSAD nato il 14/10/1991 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 23/12/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BERGAMO in data 7/06/2017, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato HASANI Mirsad a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina aggravata, commesso a LALLIO il 24 luglio 2014. HASANI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo generico come unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della rapina, riprendendo elementi riguardanti la ricostruzione del fatto.

Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è del tutto generico, e non si confronta col merito dell'argomentazione della CORTE territoriale, poiché esprime una critica vaga, con l'estrapolazione di scarni dati fattuali, cui il Collegio di appello ha dato puntuale risposta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presi nte Alfredo Mantovano Lu o Imperiali EPOS STATA IN CANCELLERIA 3 0 DC 2021 F15'