Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of adequate reasoning for alternative pecuniary penalty choice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court failed to adequately justify its decision to impose a custodial sentence instead of an alternative pecuniary one. The appellant argued that the alternative penalty was not properly considered, while the appellate court maintained that the custodial sentence was necessary to deter the continued occupation of the property. The court ruled that without explicit reasoning for this choice, the appeal was manifestly unfounded and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The appeal is inadmissible if the lower court fails to adequately motivate the choice between alternative pecuniary and custodial penalties when the law permits such discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIA FULVIO nato a CALTAGIRONE il 17/02/1972 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 21/12/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di GELA in data 1/07/2019 aveva condannato FILIA Fulvio, unitamente ad altra imputata non ricorrente, a pena di giustizia per il reato di arbitraria invasione di un immobile, commesso a GELA in epoca prossima al 30/07/2015, nel senso che rideterminava la pena, riducendola. FILIA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancata applicazione della sola sanzione pecuniaria, edittalmente alternativa a quella detentiva, senza che tale opzione fosse adeguatamente motivata.
Il ricorso é inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo che lo sostiene. La CORTE territoriale, pur riducendo l'entità della pena, ha congruamente argomentato in ordine al mantenimento della sanzione detentiva, correlandola alla persistenza dell'occupazione dell'immobile, nonostante la pendenza del procedimento penale, e quindi a conferma della necessità di una più accentuata efficacia dissuasiva del tipo di punizione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Alfredo Mantovano DEPOsiTATA IN CANCELLEW±. 30 DIC 2021 11