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Ordinanza — n. 47323/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47323/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47323/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNI JUR' nato a GROSSETO il 18/11/1977 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEderto-avvts-a-altgrprti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 3/07/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di GROSSETO in data 13/11/2019 aveva condannato BAGNI .Juri a pena di giustizia per il reato di rapina aggravata, commesso a BRACCAGNI il 2/02/2019, nel senso che riteneva le generiche già riconosciute equivalenti alle contestate aggravanti e rideterminava la pena, riducendola. BAGNI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, che pure sarebbe stato disposto dal TRIBUNALE, e che la CORTE, in assenza di impugnazione del P.M., avrebbe arbitrariamente modificato in un giudizio di equivalenza, pur riducendo la pena.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 47323/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Poiché in data 21/07/2021 BAGNI ha espressamente rinunciato al ricorso, con dichiarazione raccolta dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di GROSSETO, il ricorso é inammissibile. A ciò consegue consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto della tempestività della rinuncia, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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modifica della sentenza revisione in materia penale riforma giudiziaria rettificazione della decisione attenuazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
A ciò consegue consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNI JUR' nato a GROSSETO il 18/11/1977 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEderto-avvts-a-altgrprti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 3/07/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di GROSSETO in data 13/11/2019 aveva condannato BAGNI .Juri a pena di giustizia per il reato di rapina aggravata, commesso a BRACCAGNI il 2/02/2019, nel senso che riteneva le generiche già riconosciute equivalenti alle contestate aggravanti e rideterminava la pena, riducendola. BAGNI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, che pure sarebbe stato disposto dal TRIBUNALE, e che la CORTE, in assenza di impugnazione del P.M., avrebbe arbitrariamente modificato in un giudizio di equivalenza, pur riducendo la pena.

Poiché in data 21/07/2021 BAGNI ha espressamente rinunciato al ricorso, con dichiarazione raccolta dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di GROSSETO, il ricorso é inammissibile. A ciò consegue consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto della tempestività della rinuncia, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Pre idente Alfred9 MaRtouno Lu no Imperiali ,11-23d-L2 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 DIC 2021