Ordinanza — n. 47288/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ORFANO CIRO n. a Napoli 9/3/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 11/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza confermava la decisione del Gip del locale Tribunale, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata e continuata, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità della doglianza poiché il difensore, in totale assenza di confronto dialettico con l'ampia motivazione reiettiva della Corte di merito, si è limitato ad enunziare il vizio, omettendo l'esposizione delle ragioni-à sostegno dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581, comma 1,1ett. d), cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ORFANO CIRO n. a Napoli 9/3/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 11/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza confermava la decisione del Gip del locale Tribunale, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata e continuata, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Orfano, deducendo il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità della doglianza poiché il difensore, in totale assenza di confronto dialettico con l'ampia motivazione reiettiva della Corte di merito, si è limitato ad enunziare il vizio, omettendo l'esposizione delle ragioni-à sostegno dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581, comma 1,1ett. d), cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luci IN CANCELLERIA ' i 2 9. DIC 2021 IL FUNZION