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Ordinanza — n. 47287/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on extortion conviction due to merit arguments regarding witness credibility and lack of coercive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47287/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court erred in assessing the victim's credibility and failed to recognize the absence of coercive measures, claiming the victim voluntarily surrendered funds for a relationship. The court rejected these arguments, noting the appellate judges properly evaluated inconsistencies in the victim's statements and corroborated her narrative with witness testimony and video evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging a conviction on grounds of merit, such as the credibility of the victim or the existence of coercive measures, is inadmissible if the appellate court provided a coherent and logical justification for its findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merit arguments rejection witness credibility assessment extortion conviction appeal lack of coercive measures estorsione appropriazione indebita spiegazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da REGA MICHELE n.a Pomigliano d'Arco il 4/10/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 24/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Massa che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di estorsione, condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del Rega, deducendo il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta credibilità della p.o. e alla sussistenza del fatto ascritto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta con argomenti di merito un'alternativa lettura della vicenda processuale, assumendo l'assenza di iniziative coercitive del prevenuto e la spontanea dazione da parte della vittima delle somme necessarie al fine di poter coltivare la relazione sentimentale. La tesi difensiva tende, dunque, ad una integrale rilettura del compendio probatorio alla luce del risentimento della denunziante verso il ricorrente a seguito della scoperta della convivenza del medesimo con Basile Filomena.cb, La Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato le censure difensive, disattendendole con un apparato giustificativo che non denota palesi criticità giustificative sotto il profilo della coerenza e congruenza logica.

I giudici d'appello hanno, infatti, dato conto di talune apparenti incongruenze nelle affermazioni della p.o., che anche nel corso del processo di primo grado aveva avuto alcune interlocuzioni con il prevenuto, ed hanno valorizzato ai fini della credibilità della complessiva narrazione della medesima sia le testimonianze degli operanti -che assistettero al decisivo incontro del gennaio 2014, prendendo visione dei video incriminanti- sia della deposizione di Marino Tiberio, che per conto della vittima in almeno due occasioni aveva fornito la provvista per soddisfare le richieste di danaro del prevenuto. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria D 1Santis Luci ao Imperiali )DEPOSITATA IN CANCELLFAI