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Ordinanza — n. 47286/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding participation in fraud charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47286/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to genericity and the manifest unfoundedness of the challenges raised. The defense argued for the defendant's responsibility in a fraud charge, but the lower court had already rejected this theory based on the defendant's lack of awareness regarding the stolen goods. The court upheld this decision because the defense failed to provide a pertinent critical rebuttal to the factual findings made during the trial.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648 c.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or manifestly unfounded, particularly when the defendant's lack of awareness regarding the crime and the absence of critical rebuttal to the lower court's factual findings justify the rejection of the participation theory.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissibility manifest unfoundedness participation in fraud lack of awareness criminal liability assessment abbandono del procedimento per truffa truffa d'investimento abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 648, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da AMICONE ROCCO n. a Francavilla a Mare il 4/4/1950 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 22/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato l'imputato colpevole della ricettazione di una piattaforma verticale, condannandolo, riconosciuta l'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Amicone, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per l'addebito ascritto.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure svolte. Invero, la tesi della partecipazione del prevenuto al delitto di truffa presupposto è stata debitamente valutata e motivatamente disattesa dalla Corte di merito con argomenti rispetto ai quali la difesa non svolge una pertinente confutazione critica.Infatti deve rilevarsi che, secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, lo stesso imputato, in sede di dichiarazioni spontanee, aveva attestato la propria difesa sull'assenza di consapevolezza circa il ricovero del bene nel magazzino di sua proprietà, ove fu rinvenuto, senza fornire alcuna indicazione in ordine al ruolo avuto nell'acquisto fraudolento del bene in danno di Ciancarella Luciano. La totale assenza di supporto alla tesi difensiva in questa sede riproposta vota l'impugnazione all'irricevibilità. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente penal