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Ordinanza — n. 47285/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47285/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47285/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ACCAPUTO VINCENZO n. ad Avola il 27/4/1993 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 23/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Gip del Tribunale di Siracusa, rideterminando in anni tre di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta all'imputato per i delitti di minaccia grave, tentata rapina aggravata, detenzione e porto d'arma da sparo, ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 47285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Accaputo, deducendo il vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza della censura formulata. La Corte territoriale ha negato le attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. con motivazione congrua, priva di profili di illogicità, valorizzando -a fronte del prospettato disagio familiare- la spiccata capacità a delinquere del prevenuto attestata dalla reiterazione di plurime condotte delittuose in un ristretto arco temporale, anche mediante l'uso di un fucile a canne mozze, arma dotata di micidiale capacità lesiva.

Parole chiave

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riduzione della pena attenuazione della pena pentito commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
La Corte territoriale ha negato le attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.
art. 133 cod.pen
La valutazione della sentenza impugnata non è, dunque, .r t suscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente giustificata in stretta aderenza alle risultanze processuali ed espressione del corretto apprezzamento dei parametri di commisurazione ex art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ACCAPUTO VINCENZO n. ad Avola il 27/4/1993 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 23/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Gip del Tribunale di Siracusa, rideterminando in anni tre di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta all'imputato per i delitti di minaccia grave, tentata rapina aggravata, detenzione e porto d'arma da sparo, ricettazione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Accaputo, deducendo il vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza della censura formulata. La Corte territoriale ha negato le attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. con motivazione congrua, priva di profili di illogicità, valorizzando -a fronte del prospettato disagio familiare- la spiccata capacità a delinquere del prevenuto attestata dalla reiterazione di plurime condotte delittuose in un ristretto arco temporale, anche mediante l'uso di un fucile a canne mozze, arma dotata di micidiale capacità lesiva.

La valutazione della sentenza impugnata non è, dunque, .r t suscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente giustificata in stretta aderenza alle risultanze processuali ed espressione del corretto apprezzamento dei parametri di commisurazione ex art. 133 cod.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ia condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis , DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 29 DIC 2021