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Ordinanza — n. 47283/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47283/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47283/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FERROL PAOLO n. a Cosenza il 27/6/1979 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 3/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione ( sent. n. 43639/2019), in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, determinava in mesi uno di reclusione la pena inflitta all'imputato, previa riqualificazione in tentativo del delitto ex art. 393 cod.pen. in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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art. 393 cod.pen; Ordinanza — n. 47283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a Cosenza il 27/6/1979 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 3/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione ( sent. n. 43639/2019), in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, determinava in mesi uno di reclusione la pena inflitta all'imputato, previa riqualificazione in tentativo del delitto ex art. 393 cod.pen. in rubrica ascrittogli.

Parole chiave

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profilo della personalità discorso di odio danno patrimoniale procurato con astuzia abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ricusazione fondata perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod.pen
43639/2019), in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, determinava in mesi uno di reclusione la pena inflitta all'imputato, previa riqualificazione in tentativo del delitto ex art. 393 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FERROL PAOLO n. a Cosenza il 27/6/1979 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 3/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione ( sent. n. 43639/2019), in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, determinava in mesi uno di reclusione la pena inflitta all'imputato, previa riqualificazione in tentativo del delitto ex art. 393 cod.pen. in rubrica ascrittogli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Ferrol, deducendo il vizio della motivazione con riguardo al difetto di prova circa l'attribuibilità all'imputato delle frasi minacciose utilizzate allo scopo di indurre la p.o. alla restituzione di una somma di danaro.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze che non si confrontano con la motivazione della Corte territoriale, la quale ha dato ampio conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame in punto di addebitabilità soggettiva della condotta di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Ed, invero, la sentenza impugnata ha puntualmente ricostruito l'antefatto del sequestro dell'autoveicolo in possesso dell'imputato per mancanza di copertura assicurativa e il conseguente affidamento alla p.o. De Ferraris, titolare della ditta venditrice, evidenziando che già in quell'occasione il prevenuto aveva formulato al querelante la richiesta di restituzione di una somma di denaro che assumeva di aver versato.

I messaggi ingiuriosi e minatori indirizzati alla p.o. attraverso il profilo Facebook intestato al Ferrol facevano, appunto, riferimento alla restituzione della somma di danaro sopracennata, prospettando in caso negativo gravi conseguenze. Con siffatte emergenze, interpretate secondo una coordinazione logica che non presta il fianco a censura, il ricorrente non si misura criticamente, attestando la propria confutazione sulla valorizzazione del mancato accertamento della riconducibilità al Ferrol del profilo informatico, senza considerare le concludenti implicazioni logiche desunte dal contenuto dei messaggi incriminati. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid Anna Maria De Santis Imperiali DEPOSITATA IN CANCELLERIA